Ordinanza n. 218/1992
Altra decisione · depositata il 11/05/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.l. 359/1987
usata come parametro
citata
- art. 16legge 412/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma
quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
finanza locale) convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1991 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Ingemi
Giuseppa, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Ingemi Giuseppa;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel giudizio sul ricorso proposto dall'Istituto
nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL per
l'annullamento della sentenza 5 dicembre 1988 del Tribunale di
Messina confermativa della sentenza del pretore che ha condannato
l'Istituto a corrispondere a Giuseppa Ingemi la maggior somma
spettantele a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di
servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, la Corte di
cassazione, con ordinanza del 19 settembre 1991, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del
d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440, nella parte in cui dispone che le somme dovute al detto
titolo "non danno luogo a rivalutazione monetaria";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata
contrasta con l'art. 3 Cost., attesa l'ingiustificata
discriminazione, sopravvenuta dopo la sentenza di questa Corte n. 156
del 1991, del credito de quo rispetto agli altri crediti
previdenziali, e con l'art. 38, provvedendosi in modo inadeguato alle
comuni esigenze di vita del lavoratore cessato dal servizio;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita
l'assicurata, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato
una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti
previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a
ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per
la diminuzione del valore del credito";
che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza
della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal
fine, vanno restituiti gli atti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte