Ordinanza n. 218/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 318Codice penale
- art. 1legge 234/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal Tribunale di Prato, iscritta
al n. 636 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che nel corso del dibattimento a carico di persone
imputate del delitto di corruzione impropria (ex art. 318, primo
comma, del codice penale), di fronte alla richiesta degli imputati ed
al concomitante consenso del pubblico ministero di pronunciare
sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti con
sostituzione della pena detentiva con la pena della multa, previa
sospensione del procedimento e rimessione degli atti alla Corte
costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il
tribunale di Prato - premesso che non ricorrono le condizioni per
l'applicabilità dell'art. 129 del codice di procedura penale e che
la "cornice giuridica della imputazione" deve ritenersi corretta -
ha, con ordinanza del 30 aprile 1998, denunciato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità del detto art. 60
della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui esclude dal regime
delle sanzioni sostitutive il reato di cui all'art. 318 del codice
penale;
che, richiamate le sentenze costituzionali n. 249 del 1993, n.
254 del 1994 e n. 78 del 1997, il giudice a quo rileva che l'identica
ratio decidendi dovrebbe ricevere applicazione con riferimento alla
norma adesso denunciata, in presenza di un tertium comparationis
quale il reato di abuso di ufficio nel testo dell'art. 323 del codice
penale risultante dalla sua "novellazione" ad opera della legge 16
luglio 1997, n. 234, che, pur tutelando il medesimo bene giuridico
(il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione), è
ammesso alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria
non essendo ricompreso nell'elenco delle esclusioni oggettive di cui
all'art. 60 della legge n. 689 del 1981;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata per l'impossibilità di evocare i precedenti richiamati dal
rimettente, considerata l'assenza di fattispecie analoghe trattate in
maniera discordante, dato che un simile tipo di fattispecie non
sarebbe, certo, rinvenibile nella previsione dell'art. 323 del codice
penale che, nel testo "novellato" dalla legge n. 234 del 1997, oltre
ad assumere carattere meramente residuale, ha subìto un
ridimensionamento quanto al trattamento sanzionatorio; inoltre la
natura "contrattuale" del reato in ordine al quale si vorrebbe
estendere il regime di accesso alle sanzioni sostitutive
differenzierebbe profondamente tale delitto da quello previsto
dall'art. 323 che contempla, invece, una unilaterale manifestazione
antigiuridica da parte dell'autore del delitto stesso.
Considerato che l'identica ratio decidendi delle sentenze indicate
dal rimettente non è riferibile alle censure di legittimità ora
dedotte, in quanto tali dichiarazioni di illegittimità
costituzionale (così come quella pronunciata con sentenza n. 291 del
1998) scaturivano dall'esigenza di eliminare disparità di
trattamento - rilevabili attraverso tertia comparationis di volta in
volta indicati - così irragionevoli da risultare arbitrarie;
che, invece, il tertium comparationis ora evocato anche in
conseguenza della sostituzione dell' art. 323 del codice penale ad
opera dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, oltre a
ridisegnare pressoché integralmente il reato di abuso di ufficio, ne
ha consistentemente ridimensionato il trattamento sanzionatorio
rivela come l'esclusione dall'accesso al regime delle sanzioni
sostitutive del reato di corruzione impropria antecedente mantenga
una sua razionalità secondo scelte legislative non sindacabili in
questa sede perché non arbitrarie, considerato le ipotesi
comportamentali poste a confronto, non definibili come omogenee.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte