Ordinanza n. 218/2000
Altra decisione · depositata il 19/06/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
- art. 2legge 466/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15
settembre 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo
Caselli, promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato l'8 febbraio 2000
ed iscritto al n. 144 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Caltanissetta ha sollevato con ricorso conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, in relazione alla deliberazione - adottata il 15 settembre
1998 - con la quale era stata approvata la proposta della Giunta per
le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti, per i quali
il dottor Giancarlo Caselli aveva presentato querela - in data 26
ottobre 1995 - nei riguardi del deputato Vittorio Sgarbi,
riguardavano opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che in ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato
l'adozione del provvedimento impugnato, il ricorso riferisce che con
atto del 26 ottobre 1995, il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
presentava querela per il reato di diffamazione aggravata, commesso
con il mezzo della stampa, nei riguardi del suddetto deputato, per
avere quest'ultimo, in data 26 luglio 1995, quale conduttore della
trasmissione televisiva "Fatti e misfatti", in onda sull'emittente
televisiva "Italia 1", gravemente offeso la sua reputazione con la
seguente affermazione: "la situazione dei pentiti mette grande paura
in uomini come.. e Caselli.., evidenzia la ridicolaggine della loro
azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti.. loro
in realtà andrebbero arrestati perché hanno scambiato la lotta
politica con una questione giudiziaria... non è Andreotti che
aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i
pentiti";
che nel procedimento instauratosi a seguito della querela,
nel corso della fase delle indagini preliminari, il deputato Sgarbi
eccepiva l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione ed il giudice per le indagini preliminari sospendeva il
procedimento, ai sensi dell'art. 2 del decreto- legge 6 settembre
1996, n. 466 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68
della Costituzione), allora vigente, disponendo la trasmissione di
copia degli atti alla Camera dei deputati, la quale adottava
l'impugnata deliberazione;
che, preso atto della stessa, il pubblico ministero formulava
richiesta di archiviazione, mentre il querelante parte offesa si
opponeva;
che il giudice per le indagini preliminari, dopo avere
rilevato l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, in
quanto prospettante soltanto richiesta di elevazione di conflitto fra
poteri dello Stato, si è ritenuto legittimato a sollevare il
conflitto quale organo competente a dichiarare, nell'ambito delle
funzioni esercitate, la volontà del potere di appartenenza,
assumendo che la deliberazione della Camera inibirebbe l'esercizio
delle sue funzioni giurisdizionali e lo costringerebbe a disporre la
definitiva archiviazione del procedimento contro il deputato Sgarbi;
che secondo il ricorrente la deliberazione della Camera
sarebbe frutto di erronea valutazione dei presupposti di operatività
della garanzia costituzionale del primo comma dell'art. 68 della
Costituzione e di un uso non corretto del potere di decidere in
ordine alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità di tale
norma, onde ne sarebbe conseguita una menomazione della sfera di
attribuzioni dell'autorità giudiziaria;
Considerato che in questa fase del giudizio la Corte - come più
volte già affermato (cfr., ad esempio, le ordinanze n. 62, n. 81 e
n. 150 del 2000) - è chiamata a deliberare, senza contraddittorio e
prima facie in ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il
profilo dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si
contrappongono, e dell'esistenza della materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata
ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità, con
riguardo altresì all'incidenza della menzionata delibera
parlamentare sul procedimento pendente avanti all'autorità
giudiziaria ricorrente;
che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi
giurisdizionali sono - secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis sentenze numeri 10 e 11 del 2000) - legittimati,
nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, esercitata in piena
indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato e parimenti la Camera dei deputati è legittimata
ad esserne parte in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità
dell'art. 68 della Costituzione;
che, sotto il profilo oggettivo, l'autorità giudiziaria
ricorrente lamenta la lesione della propria potestas iudicandi -
consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita - in
conseguenza dell'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere,
spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse da quest'ultimo;
che pertanto ricorrono i requisiti sia soggettivi che
oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibile il conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato
proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Caltanissetta, autorità giudiziaria ricorrente;
b) che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto
introduttivo del conflitto e la presente ordinanza siano notificati
alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte