Ordinanza n. 219/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto
comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30
(Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione
Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1985 dal
Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Vetere
Pierina, il Comune di Forlì e la regione Emilia-Romagna, pervenuta
alla Corte il 4 settembre 1986, iscritta al n. 652 del Registro
Ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54, 1ª Serie Speciale, del 19 novembre 1986;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che il Pretore di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,
quarto comma della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975
n. 30 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione
Emilia-Romagna) laddove prevede, per il recupero del credito della
regione corrispondente agli oneri relativi all'assistenza sanitaria
erogata, il ricorso alla procedura coattiva di cui al r.d. 14 aprile
1910 n. 639, con riferimento all'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
Considerato che identica questione è già stata dichiarata
inammissibile con sentenza n. 304 del 1986;
che l'ordinanza del Pretore di Forlì non adduce motivi nuovi
rispetto a quelli già considerati;
Visti gli artt. 26, secondo comma della L. 11 marzo 1953 n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma della legge
della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30 (Disciplina
dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna)
sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117,
primo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte