Ordinanza n. 219/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 246/1938
- art. 10r.d.l. 246/1938
- art. 25r.d.l. 246/1938
- art. 15legge 103/1975
- art. 1legge 246/1938
- art. 10legge 246/1938
- art. 25legge 246/1938
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25
del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella
legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento
radiotelevisivo), e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14
aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e
televisiva), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1988 dalla
Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile vertente tra la Rai
- Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Gorrfried Rainer ed altri e il
Ministero delle Finanze, iscritta al n. 818 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione della Rai-Radiotelevisione Italiana
S.p.A., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza 24 giugno
1988, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone
di abbonamento radiotelevisivo), e dell'art.15, secondo comma, della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
radiodiffusione e televisiva) in riferimento all'art. 53 della
Costituzione;
che nell'ordinanza riferiva la Corte d'Appello di dover decidere
in ordine al gravame interposto dalla RAI avverso la sentenza 8
novembre 1984 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato
illegittime 32 ingiunzioni emesse dall'Ufficio registro abbonamenti
radio di Torino per la riscossione di altrettanti canoni televisivi
dei quali era stato omesso il versamento;
che, nella detta sentenza, il Tribunale di Torino aveva ritenuto
che il presupposto dell'obbligazione concernente il cosidetto "canone
di abbonamento" fosse costituito bensì dalla detenzione
dell'apparecchio, ma purché qualificata dalla effettiva possibilità
di uso del medesimo, anche per la ricezione dei programmi televisivi
irradiati dal servizio pubblico nazionale;
che, però, in analogo precedente giudizio, lo stesso Tribunale
aveva sollevato questione di legittimità costituzionale,
limitatamente agli artt. 1, 10 e 25 dello stesso regio decreto n. 246
del 1938; questione che questa Corte aveva dichiarata inammissibile
perché non era possibile vagliare nel contempo anche il profilo di
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 15 della
legge n.103 del 1975, allora non impugnato;
che, tuttavia, ricorda il Giudice rimettente come, nella detta
sentenza di questa Corte, fossero stati affacciati dubbi sulla reale
natura del cosidetto "canone di abbonamento", che, allo stato della
legislazione, sembrava poter essere collocato piuttosto nella
categoria tributaria usualmente qualificata come "imposta";
che, sulla base delle argomentazioni in proposito svolte dalla
citata sentenza di questa Corte, che il giudice a quo afferma di
condividere e fare proprie, ritiene allora la Corte d'Appello di
Torino che la normativa denunciata sia incompatibile con il principio
sancito nell'art. 53 della Costituzione, in quanto "ricollega
un'obbligazione verso lo Stato, del tutto sganciata dal conseguimento
di speciali vantaggi da parte degli obbligati, ad un presupposto di
fatto che non può ritenersi avere alcun rapporto neppure con la
capacità contributiva dei medesimi";
che a tale convincimento perveniva il giudice rimettente
osservando che la mera detenzione di un qualsivoglia apparecchio
televisivo non potrebbe essere sufficiente, anche a causa del rapido
invecchiamento tecnologico, "a rivelare in modo attendibile o a
rendere fondatamente presumibile" alcuna capacità contributiva;
che, comunicata, notificata e pubblicata ritualmente
l'ordinanza, interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, e si
costituiva anche la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., in
persona del legale rappresentante, dott. Biagio Agnes, direttore
generale, rappresentata e difesa dagli avvocati Franzo Grande
Stevens, Attilio Zoccali, Rubens Esposito e prof. Alessandro Pace;
che, secondo l'Avvocatura Generale, la questione andrebbe
dichiarata inammissibile perché, nonostante l'evoluzione della
normativa, il cosidetto "canone di abbonamento" non avrebbe perduto
il suo carattere di "tassa", ma perché, comunque, la questione
sarebbe infondata in quanto la detenzione di un apparecchio
televisivo, indipendentemente da ogni altra circostanza, è
sufficiente indice rivelatore di quella ricchezza che, nella
discrezionalità della scelta, il legislatore ha ritenuto idonea a
far assumere la modestissima imposta;
che i difensori della RAI, attenendosi proprio a quest'ultima
argomentazione, e sostenendo, perciò, che la capacità contributiva
dell'utente è desumibile dallo specifico indice rivelatore di
"ricchezza" costituito dalla detenzione dell'apparecchio
telericevente, secondo valutazioni che la costante giurisprudenza di
questa Corte ritiene riservate al legislatore ordinario, chiedevano
che la questione fosse dichiarata infondata;
Considerato che, indipendentemente dai dubbi espressi da questa
Corte in ordine alla natura tributaria del cosidetto "canone di
abbonamento" alla radio e alla televisione, sta di fatto che la Corte
d'Appello di Torino, pur facendo proprie le argomentazioni della
sentenza di questa Corte n. 535 del 1988, ha ritenuto, nell'autonomia
del suo giudizio di merito, che effettivamente di "imposta" si
tratti, sopratutto alla luce della lettura dell'art.15, secondo
comma, della legge n.103 del 1975, qui ora pure impugnato;
che conseguentemente il giudice a quo lungi dal riproporre la
questione che aveva sollevato il Tribunale di Torino, si limita a
proporre la questione di legittimità costituzionale, esclusivamente
in ordine alla compatibilità della ritenuta imposta radiotelevisiva,
così come organizzata dal legislatore, con l'art. 53 della
Costituzione, denunziando che la mera detenzione di un apparecchio
ricevente televisivo non sarebbe sufficiente a rivelare in modo
attendibile la capacità contributiva dell'utente;
che, sotto tale riflesso, però, la questione non è fondata
giacché - come è stato ripetutamente affermato da questa Corte "la
capacità contributiva consiste... nell'idoneità ad eseguire la
prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta
capacità del singolo contribuente, bensì al presupposto economico
al quale l'obbligazione è collegata. Quando tale presupposto
sussista... l'imposizione della prestazione tributaria è certamente
legittima, e gli accadimenti successivi non sono idonei, salvo
diversa disposizione di legge, ad escludere la sussistenza
dell'indicato presupposto. Conseguentemente risulta del tutto
irrilevante che in concreto il contribuente consegua o no l'utilità
sperata, restando inalterato, per quanto si è detto, il rapporto
tributario" (sentenza n. 373 del 1988, ma vedi anche conformemente
sentenze nn. 219 del 1985, 186 del 1982 e 120 del 1972);
che, d'altra parte, la questione non avrebbe potuto trovare
accoglimento nemmeno se fosse stata riferita all'art. 3 della
Costituzione (parametro, peraltro, non invocato dall'ordinanza)
giacché sotto tale profilo si sarebbe dovuto condividere il rilievo
dell'Avvocatura e della difesa della RAI, secondo cui la costruzione,
come presupposto d'imposta e come indice di capacità contributiva,
della mera detenzione di un apparecchio radiotelevisivo non può
essere considerata irragionevole ove venga comparata al modestissimo
tributo annuo che l'utente è tenuto a pagare;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del
regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge
4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento
radiotelevisivo), e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14
aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e
televisiva), in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sollevata
dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza 24 giugno 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte