Ordinanza n. 219/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/06/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 238/1995
- art. 1legge 347/1995
- art. 2legge 347/1995
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
n. 353, relativa al medesimo processo) e degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n.
353, relativa al medesimo processo) promossi con le ordinanze emesse
il 28 settembre 1995 dal giudice di pace di Parma, il 14 novembre
1995 dal giudice di pace di Pisa, il 20 novembre 1995 (n. 2
ordinanze) dal giudice di pace di Chioggia e il 25 settembre 1995 (n.
2 ordinanze) del giudice di pace di Ravenna, rispettivamente iscritte
al n. 843 del registro ordinanze 1995, ed ai nn. 38, 132, 133, 179 e
235 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995, e nn.
6, 8, 10 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Renato Granata.
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Torelli Paolo
avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto per il pagamento
di sanzione amministrativa a seguito di infrazione al codice della
strada il giudice di pace di Parma, con ordinanza del 28 settembre
1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 della
Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, che ha
modificato la competenza per materia del giudice di pace escludendola
per le cause di opposizione alle ingiunzioni, di cui alla legge n.
689 del 1981 e per le opposizioni alle sanzioni amministrative di cui
all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990;
che secondo il giudice rimettente può ravvisarsi la violazione
del buon andamento dell'amministrazione pubblica riferito
all'amministrazione della giustizia;
che inoltre appare violato il principio di eguaglianza in ragione
del diverso regime processuale applicabile ratione temporis quanto
alla competenza per materia;
che vi sarebbe poi violazione del principio del giudice naturale
(art. 25 della Costituzione); e sarebbe altresì leso l'art. 77 della
Costituzione non sussistendo i presupposti d'urgenza e di necessità
del decreto-legge censurato;
che nel corso del giudizio promosso da Romoli Carla per il
pagamento di un credito pecuniario il giudice di pace di Pisa, con
ordinanza del 14 novembre 1995, ha sollevato - in riferimento
all'art. 77, secondo e terzo comma, della Costituzione - questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, allegando l'insussistenza dei
motivi di urgenza che legittimano la decretazione di urgenza;
che nel corso di due giudizi civili di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione il giudice di pace di Chioggia, con due
distinte ordinanze del 20 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 76, 77 e 97 della Costituzione questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto-legge 21 giugno
1995, n. 238, citato;
che in particolare il giudice rimettente denuncia la mancanza dei
requisiti di urgenza e necessità per l'emanazione del decreto-legge,
nonché la violazione del principio del buon andamento
dell'amministrazione;
che nel corso di due giudizi civili (non meglio precisati) il
giudice di pace di Ravenna, con due distinte ordinanze del 25
settembre 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 77 e 97
della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347,
cit., denunciando la mancanza dei requisiti di urgenza e necessità
per l'emanazione del decreto-legge, nonché la violazione del
principio del buon andamento dell'amministrazione;
che in tutti i giudizi (eccettuato il primo) è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni
sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione
oggettiva;
che le questioni, come poste dai giudici rimettenti, sono
manifestamente inammissibili sotto plurimi profili;
che il giudice di pace di Chioggia non specifica sufficientemente
l'oggetto delle controversie pendenti, nel corso delle quali ha
sollevato l'incidente di costituzionalità, riferendo genericamente
trattarsi di opposizione ad ordinanza ingiunzione sicché risulta non
adeguatamente motivata, né apprezzabile, la rilevanza delle
questioni;
che l'indicazione di tale oggetto è del tutto omessa dal giudice
di pace di Ravenna;
che il giudice di pace di Parma e quello di Pisa (non
diversamente peraltro da quello di Chioggia) impugnano
rispettivamente il decreto-legge n. 238 del 1995 ed il decreto-legge
n. 347 del 1995 dopo la loro decadenza per mancata conversione,
sicché al momento delle ordinanze di rimessione le disposizioni
censurate non erano più in vigore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno
1995, n.238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 76,
77 e 97 della Costituzione, dai Giudici di pace di Parma e Chioggia
con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9
agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 77 e 97
della Costituzione, dai Giudici di pace di Pisa e Ravenna con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte