Ordinanza n. 219/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38legge 47/1985
- art. 39legge 724/1994
- art. 1legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), come richiamato dall'art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e dall'art. 1 del d.l. 27 (recte: 25) marzo 1996,
n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza
emessa il 4 maggio 1996 dal pretore di Lecce nel procedimento penale
a carico di Arnesano Antonio ed altra, iscritta al n. 743 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per violazioni
edilizie a carico di Antonio Arnesano e Maria Pascali, il pretore di
Lecce, con ordinanza del 4 maggio 1996 (r.o. n. 743 del 1996), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38,
terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), come richiamato dall'art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e dall'art. 1 del d.l. 27 (recte: 25) marzo 1996,
n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
lavori pubblici e dell'edilizia privata) - in vigore all'epoca della
emissione della ordinanza di rimessione - nella parte in cui non
prevede, in caso di versamento della oblazione da parte di soggetto
nei cui confronti sia già intervenuta una sentenza definitiva di
condanna per abusi edilizi, oltre alla concessione dei benefici
previsti dalla norma stessa, anche l'estinzione della pena, mentre la
oblazione interamente corrisposta da soggetto imputato, ai sensi del
secondo comma della stessa disposizione, estingue il reato;
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della
Costituzione per intrinseca contraddittorietà e sostanziale
irragionevolezza della norma;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la infondatezza della questione.
Considerato che il richiamo all'art. 1 del d.l. n. 154 del 1996
deve intendersi non rettamente operato, in quanto la citata
disposizione non contiene alcun riferimento alla disciplina
censurata;
che la Corte, con sentenza n. 369 del 1988, ha già dichiarato
non fondata la medesima questione, ponendo in rilievo la diversità
di situazioni in cui si trovano, da una parte, i soggetti imputati
durante il procedimento penale e, dall'altra, i soggetti condannati,
a seguito di sentenza definitiva, nonché la non riconducibilità del
condono edilizio nella sfera dell'amnistia, ribadita anche nella
successiva sentenza n. 427 del 1995;
che la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la
discrezionalità del legislatore nel fissare, una volta individuata
una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in
relazione allo status dell'azione penale (v. ordinanze nn. 294 e 137
del 1996);
che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili nuovi rispetto
a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di
indurre a diverso avviso, sicché la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), come richiamato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte