Ordinanza n. 219/1999
Altra decisione · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 166/1996
citata
- art. 3Costituzione
- art. 1legge 608/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale),
promossi con ordinanze emesse il 10 maggio 1996 (n. 3 ordinanze), il
15 maggio 1996 (n. 5 ordinanze), il 16 maggio 1996, il 10 maggio 1996
(n. 5 ordinanze), il 16 maggio 1996 e il 10 maggio 1996 (n. 7
ordinanze) dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn.
997, 998, 1000, da 1002 a 1006, 1007, da 1035 a 1039, 1046, da 1070 a
1076 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 42, prima serie speciale,
dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di ventidue giudizi - instaurati per
ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in
base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte
costituzionale -, il pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di
identico contenuto emesse il 10 maggio (R.O. nn. 997, 998, 1000, da
1035 a 1039 e da 1070 a 1076 del 1996), il 15 maggio (R.O. nn. da
1002 a 1006 del 1996) ed il 16 maggio 1996 (R.O. nn. 1007 e 1046 del
1996), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1996, n.
166 (Norme in materia previdenziale);
che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -
sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di
disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
maturate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze
della Corte costituzionale - viola l'art. 3 Cost., per
irragionevolezza intrinseca del complessivo contesto normativo
dell'intero articolo, viziato da lacune ed imperfezioni, afferenti in
particolare: a) alla definizione in termini di "rimborso" di quanto
spettante ai ricorrenti; b) alla difficile individuazione dei
superstiti aventi diritto ai rimborsi stessi; c) alla esclusione di
interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute; d) alla
previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti; e) alla
mancanza di un'integrale copertura finanziaria della spesa prevista;
che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 997, 998, 1000, da 1002 a
1007 e da 1035 a 1039 del 1996, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per
l'infondatezza delle questioni;
che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 997 e 1046 del 1996, si è
costituito l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle questioni
stesse.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non
convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.
295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti
le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;
che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi
dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la
successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e
183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa
decretale;
che, medio tempore il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul
complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti
mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il
pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha
previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi
sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,
comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli
arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma
2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere
ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni
(cfr. ordinanza n. 31 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte