Ordinanza n. 219/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 10legge 425/1984
- art. 1legge 848/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1999 dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione II, sul
ricorso proposto da E.C. ed altri contro la Direzione provinciale del
Tesoro di Palermo ed altro, iscritta al n. 621 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di V.A. ed altri nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avvocato Sergio Agrifoglio per V.A. ed altri e l'Avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione II, ha sollevato, con ordinanza del 3 giugno 1999, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in
riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione;
che, nel giudizio principale, i ricorrenti, tutti magistrati
ordinari, hanno impugnato le note della Direzione provinciale del
Tesoro di Palermo aventi ad oggetto la comunicazione
dell'accertamento di un debito imponibile "per conguaglio stipendio"
e del "recupero" del relativo importo "ai sensi e con le modalità
previste dall'art. 10, secondo comma", della legge 6 agosto 1984,
n. 425, mediante "congelamento" della progressione in carriera;
che le somme in oggetto erano state corrisposte ai ricorrenti
in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia del 24 ottobre 1984, n. 2363, che aveva loro
riconosciuto ex lege 2 aprile 1979, n. 97 il diritto a sei scatti
figurativi sullo stipendio base della qualifica posseduta al 1o
gennaio 1979, sentenza passata in giudicato successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 425 del 1984, il cui art. 10,
secondo comma, ha stabilito che gli importi a qualsiasi titolo
erogati o da erogare "in esecuzione di provvedimenti giudiziali
passati in giudicato che hanno pronunciato su domande" fondate, tra
l'altro, sull'applicazione della legge n. 97 del 1979 "sono
riassorbiti con la normale progressione economica nelle funzioni, ed
inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a
conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita";
che, ad avviso del giudice a quo la fattispecie in esame
sarebbe disciplinata dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 425
del 1984, in quanto l'art. 3, comma 64, della legge n. 537 del 1993
ha stabilito che detta norma "si interpreta nel senso che si applica
anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data
successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto
1984, n. 425";
che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, la norma
impugnata violerebbe gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione,
recando vulnus ai principi della divisione dei poteri e della tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi, in quanto non
stabilisce una regola astratta, ma "esercita in sostanza una funzione
provvedimentale concreta", incidendo "sugli effetti già prodotti
dall'esercizio della funzione giurisdizionale", così da
"neutralizzare del tutto - e sostanzialmente vanificare - gli effetti
di giudicati già formatisi e addirittura anche già eseguiti";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza
della questione;
che, ad avviso della difesa erariale, la censura, così come
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale, riguarderebbe
l'art. 10, secondo comma, della legge n. 425 del 1984, in riferimento
agli stessi parametri e per gli stessi motivi già esaminati dalla
Corte in numerose decisioni (tra le altre: sentenza n. 413 del 1988,
ordinanza n. 469 del 1992), che hanno dichiarato non fondata o
manifestamente infondata la questione ora nuovamente proposta, in
considerazione della finalità perequativa realizzata da detta legge
e della strumentalità del riassorbimento rispetto allo scopo di
evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si
sommino con i trattamenti attribuiti da questa stessa legge;
che si sono altresì costituiti quattro dei cinque ricorrenti
nel processo principale, i quali hanno chiesto l'accoglimento della
questione, svolgendo argomenti in larga misura coincidenti con quelli
contenuti nell'ordinanza di rimessione e deducendo, inoltre, che la
norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 1 del
protocollo n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4
agosto 1955, n. 848;
che all'udienza pubblica l'Avvocatura e le parti private
hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle
difese scritte.
Considerato che il sindacato della Corte è in questa sede
limitato ai parametri costituzionali indicati nell'ordinanza di
rimessione, poiché non possono essere presi in considerazione
profili di costituzionalità dedotti dalle parti ovvero riferiti a
parametri non fatti propri dal giudice a quo (per tutte, ordinanza
n. 44 del 2001, sentenza n. 330 del 1999);
che il rimettente impugna formalmente l'art. 3, comma 64,
della legge n. 537 del 1993, ma svolge argomentazioni con le quali
viene in sostanza a censurare l'art. 10, secondo comma, della legge
n. 425 del 1984, eccependo che, a suo avviso, il meccanismo del
riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze
passate in giudicato si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 103 e
113 della Costituzione;
che quest'ultima norma, in riferimento agli stessi parametri
e sotto gli stessi profili indicati dal giudicea quo è stata più
volte scrutinata da questa Corte, la quale ha dichiarato la relativa
questione non fondata o manifestamente infondata, affermando che la
disposizione è inserita all'interno di una legge diretta a stabilire
l'equilibrio delle retribuzioni per tutte le categorie di magistrati
e concorre a realizzare una "generale finalità perequativa" così
precludendo situazioni retributive a loro volta riproduttive di
disparità non tollerabili (sentenza n. 413 del 1988; ordinanze
n. 915 del 1988; n. 1047 del 1988; n. 501 del 1991; n. 253 del 1992;
n. 469 del 1992);
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, qualora il
legislatore disponga "un riassorbimento di quanto già conseguito,
senza incidere su quanto già corrisposto per effetto della sentenza,
bensì eliminando, con il meccanismo della gradualità temporale
proprio del riassorbimento economico, esiti privilegiati di
trattamento economico" i parametri indicati dal rimettente non
possono ritenersi lesi e non è configurabile né lo svuotamento del
contenuto del giudicato, né l'impiego della funzione legislativa per
invadere l'ambito riservato dalla Costituzione alla funzione
giudiziaria (sentenza n. 409 del 1995);
che al legislatore non è precluso, eventualmente anche in
sede di interpretazione autentica, di modificare sfavorevolmente la
disciplina di determinati trattamenti economici, purché ciò avvenga
in modo non irrazionale o arbitrario, come appunto è accaduto nel
caso in esame, in considerazione della finalità perequativa
realizzata dalla norma e delle modalità del riassorbimento degli
effetti economici derivanti dalle sentenze passate in giudicato
(sentenza n. 374 del 2000);
che la questione è pertanto manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione II, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte