Ordinanza n. 22/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Ministero di grazia e giustizia 4 febbraio 1953, promosso con ordinanza
17 gennaio 1957 del Pretore di Napoli, emessa nel procedimento penale a
carico di Cutolo Eugenio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 73 del Registro
ordinanze 1957.
Ritenuto che Cutolo Eugenio fu denunziato per il delitto previsto
dall'art. 334, ultima parte, del Cod. pen., per avere sottratto mobili
sottoposti a pignoramento;
che nel corso del procedimento il Pretore di Napoli, con ordinanza
del 17 gennaio 1957, accogliendo l'eccezione dedotta dalla difesa
dell'imputato, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
relativamente al decreto del Ministero di grazia e giustizia 4 febbraio
1953, col quale si stabiliscono le modalità per l'esecuzione, da parte
dell'"Istituto Fiduciario Realizzi", delle vendite giudiziarie nel
distretto di Napoli;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale con le deduzioni depositate il 30 maggio
1957, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione,
trattandosi di un regolamento amministrativo e non di un provvedimento
legislativo; che è pure intervenuto l'"Istituto Fiduciario Realizzi"
in persona del Presidente, rappresentato dagli avvocati Jacopo Durandi
ed Arturo Colonna, aderendo alle conclusioni dell'Avvocatura dello
Stato;
Considerato che, in conformità della giurisprudenza di questa
Corte (ordinanze 30 maggio, 5 luglio e 5 dicembre 1956), nei giudizi
incidentali di costituzionalità non è ammissibile la figura del
contro interessato, né è proponibile alcuna forma di intervento; e
che perciò non può essere ammesso l'intervento spiegato dal,
l'"Istituto Fiduciario Realizzi";
che nell'ordinanza non è stata sollevata questione circa le
disposizioni contenute nell'art. 159 delle norme di attuazione del
Codice di procedura civile;
che invece è stato sollevato il dubbio sulla legittimità
costituzionale del decreto ministeriale sopra indicato, in quanto
provvedimento amministrativo che derogherebbe alle norme del Codice
processuale civile concernenti la custodia e la vendita dei beni
pignorati;
che, nei termini e nei limiti in cui è stata proposta, la
questione si appalesa manifestamente infondata, poiché viene a mancare
il presupposto necessario per il giudizio di legittimità
costituzionale, il quale deve avere per oggetto un provvedimento di
carattere legislativo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinto l'intervento dell'"Istituto Fiduciario Realizzi",
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza del Pretore di Napoli e ordina
la restituzione degli atti allo stesso Pretore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte