Ordinanza n. 22/1960
Altra decisione · depositata il 09/04/1960 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
citata
- art. 137Costituzione
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 23legge cost. 1/1948
- art. 1Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 23legge cost. 1/1953
- art. 6legge 62/1953
- art. 27legge 62/1953
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
26 giugno 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 10 luglio successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1959
per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto
a seguito del decreto 23 aprile 1959, n. 146/A, col quale il Presidente
della Regione ha annullato le deliberazioni nn. 153 e 154 del 25
gennaio 1958 dell'Azienda autonoma per le terme di Acireale, nonché
l'atto del 25 successivo dell'Assessore regionale per le finanze, il
bilancio e il demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni;
2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
28 luglio 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 1 agosto successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1959
per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto
a seguito del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 1959, n.
77/A, che annullava il visto di approvazione in data 24 gennaio 1958
del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di
Catania, concernente il regolamento organico dell'Ospedale
circoscrizionale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre, e del
decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1959, n. 184/A, che
annullava l'art. 151, ultimo comma, dell'anzidetto regolamento
organico.
Udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati
Carlo Arturo Jemole e Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.
Ritenuto che con ricorso notificato al Presidente della Regione
siciliana il 26 giugno 1959 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
elevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana
in riferimento al decreto 23 aprile 1959, n. 146/A, pubblicato nella Q.
U. Reg. sic. 27 aprile 1959, n. 24, col quale il Presidente della
Regione ha annullato le deliberazioni nn. 153 e 154 del 25 gennaio 1958
dell'Azienda autonoma per le terme di Acireale, riguardanti la
costituzione di una società regionale idrominerale e la concessione a
questa del complesso idrominerale di Pozzillo, nonché l'atto del 27
successivo, dell'Assessore regionale per le finanze, il bilancio e il
demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni;
che il ricorso, premesso che il decreto di annullamento si richiama
all'art. 265 D.L. reg. 29 ottobre 1955, n. 6, e all'art. 6 T.U. reg. 9
giugno 1954, n. 9, afferma che con esso la Regione ha ecceduto dai
poteri amministrativi riconosciutile dall'art. 20 St. spec., in quanto
ha preteso far uso del potere generale di annullamento degli atti
amministrativi illegittimi, previsto. dall'art. 6 T.U. com'e prov.
statale 3 marzo 1934, n. 383, che è riservato alla competenza dello
Stato; aggiunge che lo stesso art. 6 T.U. n. 9 cit. riconosce, ai
commi primo e secondo, tale competenza al Governo dello Stato, mentre
il terzo comma - il quale riproduce l'art. 27 legge reg. 7 dicembre
1953, n. 62 - non regola l'ipotesi di cui ai primi due commi, e
comunque riguarda la materia comunale e provinciale, alla quale invece
non attiene il decreto del quale si discute; e conclude chiedendo che
la Corte dichiari spettare esclusivamente. allo Stato e per esso al
Presidente della Repubblica il potere di annullare in ogni tempo gli
atti e i provvedimenti amministrativi emanati da qualunque autorità
amministrativa, anche regionale, viziati di incompetenza, eccesso di
potere o violazione di legge, e conseguentemente annulli il
provvedimento impugnato;
che la Regione siciliana, costituitasi in giudizio il 15 luglio
1959, per resistere al ricorso, premesso che al Governo regionale fu
attribuito (art. 2 legge reg. 14 dicembre 1953, n. 67) il compito di
coordinare le preesistenti disposizioni statali in materia comunale e
provinciale con quelle emanate con la legge reg. 7 dicembre 1953, n.
62, e che il Governo regionale non si ritiene investito, in virtù dei
poteri conferitigli, della potestà di modificare i singoli legislativi
in vigore, ma soltanto di ordinarli insieme, spiega che appunto e
soltanto perciò si trovano indicate nel cit. T.U. (che avrebbe
carattere amministrativo e non legislativo) le antiche competenze
statali anche dove sono sottentrate quelle regionali -, onde l'art. 6
T.U. n. 9, mentre ripete ai primi due commi l'art. 6 T.U. comunale e
provinciale nazionale, nel comma successivo ripete l'art. 27 legge reg.
n. 62 del 1953, secondo il quale le relative competenze devono
intendersi riferite agli organi regionali sostituiti a quelli statali
-, e osserva che, siccome le disposizioni della legge n. 62 e del T.U.
n. 9, relative al potere di annullamento di cui trattasi, non hanno a
suo tempo formato oggetto di impugnativa, la questione ora proposta, m
sede applicativa, è inammissibile, ostandovi: a) i termini statutari
relativi all'impugnativa delle leggi regionali; b) il principio della
non impugnabilità degli atti esecutivi di un atto normativo quando non
si sia impugnato quest'ultimo; c) l'acquiescenza a suo tempo prestata
agli atti normativi non impugnati;
che la Regione aggiunge che nel merito il ricorso è infondato:
a) perché non è esatto che il decreto di cui trattasi sia stato
emanato nell'esercizio del potere di cui all'art. 6, essendo stato
invece esso emanato in base a un potere di natura gerarchica; b)
perché, subordinatamente, esso fu emanato non in virtù dell'art. 6
del T.U. statale, bensì in virtù dell'art. 6 del T.U. regionale; c)
perché, del resto, il potere governativo previsto dall'art. 6 T.U.
statale è venuto meno in relazione agli atti degli uffici della
Regione siciliana e degli enti locali di questa;
che con altro ricorso, notificato al Presidente della Regione
siciliana il 28 luglio 1959, e corrispondente nei motivi e nelle
conclusioni al ricorso di cui gia 51 e detto, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha elevato altro conflitto di attribuzione nei
confronti della Regione siciliana, in riferimento al decreto 22 maggio
1959, n. 184/A, col quale il Presidente della Regione ha esteso
all'ultimo comma dell'art. 151 del regolamento organico dell'Ospedale
circoscrizionale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre
l'annullamento pronunciato col proprio decreto 15 febbraio 1959, n.
77/A, nei confronti del visto di approvazione concesso il 24 gennaio
1958 dal Comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica
di Catania all'anzidetto regolamento organico; e uno actu ha elevato
conflitto di attribuzione in riferimento allo stesso decreto
presidenziale 15 febbraio 1959, n. 77/A, ora menzionato;
che in questo secondo ricorso la Regione non si è costituita;
che in relazione ad esso, nella memoria in data 15 febbraio 1960,
volta a illustrare entrambi i ricorsi, la difesa dello Stato, dopo aver
fatto presente che, nelle more del giudizio, con decreto 27 luglio
1959, n. 261/A, il Presidente della Regione ha annullato sia il decreto
n. 77/A che il decreto n. 184/A, si richiama agli artt. 22 e 27 delle
norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte per sostenere
che il giudizio deve essere ugualmente trattato, e chiede la riunione
dei due ricorsi, "che hanno ad oggetto la stessa questione";
che nell'anzidetta memoria la difesa dello Stato, nel ribadire e
sviluppare le tesi enunciate in entrambi i ricorsi, e nel negare nel
modo più assoluto alla Regione il potere esercitato, aggiunge che, ove
all'art. 27 legge reg. n. 62 del 1953, e all'art. 6 T.U. reg. n. 9 del
1954 potesse attribuirsi il significato affermato dalla difesa
regionale, ben potrebbe e dovrebbe la Corte, in questa sede, "valutarne
incidentalmente la legittimità costituzionale", in applicazione
dell'art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'articolo 23 legge
11 marzo 1953, n. 87, "omesse, ovviamente, le fasi superflue, quali la
sospensione del giudizio e il rinvio";
che, nell'unico giudizio in cui si è costituita, la Regione ha
depositato il 3 marzo 1960 un'ampia memoria, nella quale, ribadite le
proprie tesi, obbietta all'Avvocatura dello Stato che non potrebbe la
Corte sollevare essa stessa, in occasione di un giudizio per conflitto
di attribuzione, l'incidente di legittimità costituzionale di una
legge che regola la materia, ostandovi l'art. 137 Cost., l'art. 1 legge
cost. 11 marzo 1953, n. 1, gli artt. 23 segg. Legge 11 marzo 1953, n.
87, dai quali risulterebbe che gli incidenti di legittimità
costituzionale delle leggi possono essere sollevati soltanto dai
giudici comuni, mentre la Corte non può agire d'ufficio ma solo se
sollecitata ab externo con un ricorso statale o regionale o con
un'ordinanza di un'autorità giurisdizionale, e non può pronunciare se
non nei limiti dell'impugnativa; e che inoltre, quando viene in
questione l'atto applicativo di una legge non impugnata con ricorso,
non potrebbe in sede di conflitto di attribuzione, sorto mediante
impugnativa di tale atto applicativo, discutersi innanzi alla Corte
della legittimità della legge, eludendo i termini prescritti per
l'impugnativa delle leggi in via principale;
che nella discussione orale svoltasi all'udienza del 16 marzo 1960
le due difese hanno insistito nei rispettivi punti di vista;
Considerato che, come risulta chiaramente dagli elementi formali e
sostanziali dei singoli atti, la Regione siciliana, nell'emanare i
decreti dei quali si discute, ha inteso far uso del potere di annullamento contemplato dall'art. 6 T.U. comunale e provinciale statale 3
marzo 1934, n. 383, che ha ritenuto spettarle in conseguenza dell'art.
27 legge 7 dicembre 1953, n. 62, e dell'art. 6 T.U. reg. 9 giugno 1954,
n. 9, di cui ha fatto applicazione;
che la difesa dello Stato ha sollevato innanzi a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale delle anzidette disposizioni
legislative della Regione siciliana, in quanto l'attribuzione al
Governo della Regione del potere di annullamento di cui trattasi
sarebbe in contrasto con le norme statutarie;
che, contrariamente all'assunto della Regione, deve ammettersi la
possibilità di sollevare in via incidentale, in un giudizio innanzi
alla Corte per conflitto di attribuzione, la questione della
legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in base alle
quali il conflitto dovrebbe esser risolto. Non può infatti ritenersi
che proprio la Corte - che è il solo organo competente a decidere
delle questioni di costituzionalità delle leggi - sia tenuta ad
applicare leggi incostituzionali, e neanche che, nell'ipotesi di
incostituzionalità delle leggi che regolano la materia, possa e debba
disapplicarle, senza mettere m moto il meccanismo (di portata generale
e necessaria nel vigente ordinamento) destinato a condurre, se del
caso, con le debite garanzie di contraddittorio, alla eliminazione, con
effetti erga omnes, delle leggi incostituzionali. Né alcuna
preclusione può derivare alla possibilità di sollevare in giudizio,
in via incidentale, una questione relativa alla legittimità
costituzionale di una legge, dal fatto che il giudizio verta tra gli
stessi enti - Stato e Regione -, l'uno dei quali avrebbe potuto
sollevare, e non sollevò, a suo tempo, in via principale, mediante
ricorso contro la legge dell'altro, la questione di cui trattisi (cfr.
la sentenza di questa Corte 1 marzo 1957, n. 42). Infatti il non aver
agito in tempo utile a tutela del proprio ordinamento, mediante
l'impugnativa in via principale di una legge altrui lesiva di esso, non
può precludere, rispettivamente allo Stato e alle Regioni, la
possibilità di difendere in giudizio le posizioni giuridiche loro
spettanti in quanto soggetti dell'ordinamento, anche se per la
realizzazione di tale difesa si imponga la necessità di sollevare un
incidente di legittimità costituzionale nei confronti della legge a
suo tempo non impugnata in via principale;
che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non può valere a
escludere che anche nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale
vengano sollevate in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 legge cost.
9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla legittimità
costituzionale delle leggi da applicare. Né la risoluzione di siffatte
questioni, aventi carattere strumentale, può essere considerata
estensione dell'oggetto del giudizio;
che la risoluzione della questione, sollevata dall'Avvocatura dello
Stato, circa il contrasto delle disposizioni contenute nell'art. 27
legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62, e nell'art. 6 T.U. reg. 9 giugno
1954, n. 9, che attribuiscono al Governo regionale il potere generale
di annullamento degli atti amministrativi contemplato dall'art. 6 T.U.
comunale e provinciale statale 3 marzo 1934, n. 383, con i principi
statutari dell'autonomia della Regione siciliana, quali risultano dagli
artt. 20, 14 e 15 St. spec., si presenta come necessaria, in quanto
strumentale, ai fini della decisione del conflitto di attribuzione di
cui è causa; e non appare manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la riunione dei due giudizi per conflitto di
attribuzione promossi dallo Stato nei confronti della Regione siciliana
con ricorsi notificati il 26 giugno 1959 e il 28 luglio 1959 ed
iscritti rispettivamente ai nn. 14 e 17 del Registro ricorsi 1959,
riflettenti il primo il decreto Pres. Reg. sic. 23 aprile 1959, n.
146/A, e il secondo il decreto Pres. Reg. sic. 22 maggio 1959, n.
184/A, nonché il precedente decreto Pres. Reg. sic. 15 febbraio 1959,
n. 77/A;
2) dispone la trattazione innanzi ad essa della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 T.U. Reg. sic. 9 giugno 1954,
n. 9 nonché dell'art. 27 legge Reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62,
limitatamente agli aspetti per cui è stato trasfuso nell'art. 6 già
citato, in relazione agli artt. 20, 14 e 15 dello Statuto speciale per
la Regione siciliana, sollevata dall'Avvocatura dello Stato nei termini
sopra riferiti;
3) ordina il rinvio del presente giudizio perché esso possa essere
trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale
di cui al numero precedente;
4) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente
della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea
regionale siciliana;
5) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana;
6) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di
legittimità costituzionale di cui al n. 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte