Ordinanza n. 22/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del
Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1961 dal
Tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Zerboni
Oreste ed altri, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5
agosto 1961.
Ritenuto che Zerboni Oreste, Calvi Renzo, Bonatti Antonio, Questi
Roberto, Pollastrelli Alberto, Bargoni Mario, Fulchi Claudio, Tramonti
Claudio furono rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Piacenza per
rispondere del reato di violenza carnale presunta e continuata, ai
sensi degli artt. 519, n. 1, 81, capoverso, e 539 del Cod. pen. per
essersi, in Castell'Arquato e nell'agro dello stesso Comune, più volte
nell'aprile-dicembre 1958, congiunti carnalmente con Lombardi Maria
Grazia di anni 13;
che la difesa degli imputati sollevò preliminarmente la questione
d'incostituzionalità dell'art. 539 del Cod. pen., assumendo che questa
disposizione configurerebbe un' ipotesi di responsabilità oggettiva,
in quanto, in deroga ai principi generali sull'elemento psicologico del
reato, pone a carico del colpevole una presunzione assoluta di
conoscenza dell'età della persona offesa, in contrasto col principio
dell'art. 27 della Costituzione per cui la responsabilità penale è
personale; chiese, inoltre, la sospensione del giudizio con la
trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per
il relativo giudizio;
che il Tribunale di Piacenza, su conforme richiesta del P.M., con
l'ordinanza 6 giugno 1961 ritenne non manifestamente infondata
l'eccezione e, sospeso il giudizio, dispose la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata al Presidente delle due Camere del
Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n.
194; che le parti private non si sono costituite e non vi è stato
intervento del Presidente del Consiglio;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 107 del 26
giugno 1957, depositata in cancelleria l'8 luglio 1957, ha dichiarata
non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma
contenuta nell'art. 539 del Cod. pen. in riferimento all'art. 27 della
Costituzione;
che la Corte ritiene che non sussistono ragioni per modificare la
suddetta pronuncia la quale, pertanto, deve venire confermata nella
motivazione e nel dispositivo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla
legittimità costituzionale dell'art. 539 del Cod. pen., in
riferimento all'art. 27 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza
indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Piacenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte