Ordinanza n. 22/1970
Altra decisione · depositata il 18/02/1970 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 144/1965
- art. 13legge 1643/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo
comma, del D P. R. 17 marzo 1965, n. 144 (norme sul trattamento
previdenziale del personale dipendente dall'ENEL), promosso con
ordinanza emessa il 10 giugno 1968 dal tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Santi Renato e l'INPS, iscritta al n.
160 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Santi Renato e dell'INPS, e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Giorgio Cannella, per l'INPS, ed. il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per Il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Venezia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo
comma, del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, per eccesso' dalla delega
conferita al Governo dall'art 13 delle legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
che nel presente giudizio il rag. Renato Santi ha precisato
diversamente da quanto affermato dalla ordinanza del tribunale, di non
avere provveduto a farsi trasferire presso l'ENEL, ma di essere rimasto
alle dipendenze della S.A.D.E. incorporata poi nella Società
Montecatini, continuando ad essere iscritto al Fondo di previdenza per
il personale delle aziende elettriche private, istituito con la legge
31 marzo 1956, n. 293;
che la difesa dell'INPS ha dedotto che, se effettivamente il Santi
non è stato mai alle dipendenze dell'ENEL, vien meno la rilevanza
della questione di legittimità costituzionale, dal momento che la
norma impugnata non sarebbe applicabile nei confronti di lui;
Considerato che la suddetta legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
istitutiva dell'ENEL ha delegato il Governo ad emanare norme sul
trattamento previdenziale ed assistenziale del solo personale
dipendente dall'ENEL (art. 13), e che, in applicazione di tale delega;
è stato emesso il denunziato D.P.R. n. 144 del 17 marzo 1965
contenente norme sul trattamento previdenziale del detto personale;
che pertanto occorre che il giudice a quo accerti meglio i fatti e
proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale per la definizione del giudizio principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
restituisce gli atti al tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
- MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte