Ordinanza n. 22/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Forlì
nel procedimento penale a carico di Cavallari Delia, iscritta al n. 190
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Forlì ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25
della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con sentenza n. 76 del 1970
(cfr. pure le precedenti sentenze n. 27 del 1959; n. 45 del 1960; n.
126 del 1962; nn. 23 e 68 del 1964; n. 32 del 1969);
che non sono stati addotti né sussistono motivi nuovi che inducano
ad accogliere una soluzione diversa.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal pretore di
Forlì, con l'ordinanza del 9 novembre 1970, in riferimento agli artt.
3, 13 e 25 della Costituzione, e già dichiarata manifestamente
infondata con la sentenza n. 76 del 20 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte