Ordinanza n. 22/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1976 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 1047/1957
- art. 25legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,
secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (estensione
dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni), e dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 marzo 1974 dal pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Martinelli Cleope e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 405 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 296 del 13 novembre 1974;
2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Galli Maria vedova Pelloni e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 453 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;
3) ordinanza emessa il 21 gennaio 1975 dal tribunale di Reggio
Emilia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e Bigi Italina, iscritta al n. 110 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 del 4 giugno 1975.
Visti gli atti di costituzione di Martinelli Cleope, di Galli Maria
e di Bigi Italina;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è
stata sollevata dal pretore di Modena, con le prime due ordinanze
indicate in epigrafe, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
nella parte in cui subordina all'inabilità al lavoro della vedova non
ultrasessantenne del coltivatore diretto, mezzadro o colono, la
riversibilità della pensione; e dell'art. 25, primo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui condiziona alla decorrenza
della pensione dalla data 1 gennaio 1970 o data successiva l'estensione
alla vedova di coltivatore diretto, mezzadro o colono, del trattamento
di riversibilità, nonché del secondo comma dello stesso art. 25, che,
in difetto delle condizioni suddette, prevede il meno favorevole
trattamento di cui all'art. 18, secondo comma, della citata legge n.
1047 del 1957;
che, ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, identica
questione è stata sollevata, limitatamente all'art. 25, primo comma,
della legge n. 153 del 1969, dal tribunale di Reggio Emilia.
Considerato che le questioni sono state già dichiarate infondate,
in riferimento all'art. 3 Cost., con sentenza n. 33 del 1975 (vedasi
anche l'ordinanza di manifesta infondatezza n. 143 del 1975);
che non vengono addotti argomenti nuovi o profili diversi, sicché
questa Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale - sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 18, secondo comma, della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per
invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e
dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), già dichiarate non fondate con sentenza n. 33 del
1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICUELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte