Ordinanza n. 22/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l.
20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per
i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal
Tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di
Ciaramella Salvatore, iscritta al n. 576 del registro ordinanze del
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del
22 febbraio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 il tribunale
per i minorenni di Napoli ha deferito a questa Corte, su istanza di
parte, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934,
n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni),
convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, "in
quanto l'applicazione giurisprudenziale di tale norma attua una netta
disparità di trattamento in danno dei minori, comportando, specie per
effetto delle nuove norme in materia di concorso formale e di reato
continuato, la sottoposizione del minore stesso ad un doppio giudizio
con intuibili conseguenze sia nell'erogazione delle pene, sia
nell'onere della difesa".
Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza,
della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene il
menomo riferimento alla concreta fattispecie;
che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione in
essa racchiusa, che trattasi di eccezione sollevata dalla difesa
dell'imputato, restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale
esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito
regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di
legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza cui è
preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale
prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell'ordinanza di
rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la
questione;
che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, ordinanze n. 202, n. 203 e n. 212 del 1982),
dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta
carenza di motivazione in punto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n.
1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni),
convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con
l'ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 (R.O. n. 576 del 1977) dal
tribunale per i minorenni di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte