Ordinanza n. 22/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 178/1981
- art. 119legge 178/1981
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
30 aprile 1981 n. 178 (Estensione della norma dell'art. 119 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali) promosso
con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra D'Alessandro Umberto ed altri,
iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge 30 aprile 1981, n. 178, nella parte in cui non consente al
datore di lavoro di detrarre dalle imposte dovute anziché
dall'imponibile la retribuzione erogata ai dipendenti relativamente ai
giorni di assenza per funzioni elettorali, in riferimento agli artt.
3, 51 e 53 della Costituzione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non dà motivazione
adeguata della rilevanza della questione proposta, non contenendo alcun
cenno dei fatti oggetto del procedimento a quo;
che perciò risulta del tutto incerta l'applicabilità nel giudizio
dell'art. 2 della legge 30 aprile 1981, n. 178, anziché dell'art. 119
del T.U. 30 marzo 1957, n. 361;
che pertanto non si è ottemperato al disposto dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale richiede vengano riferiti i
termini e i motivi della eccezione;
che dunque tale questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, legge 30 aprile 1981, n. 178,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte