Ordinanza n. 22/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 102
del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 24 gennaio 1983
dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma nei
procedimenti di sicurezza contro Sinibaldi Lorenzo e Carlini Carlo,
iscritte ai nn. 702 e 720 del registro ordinanze 1983 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 39 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Roma, con le due ordinanze - di identico tenore - indicate in epigrafe
dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la declaratoria
di abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata al previo
accertamento giudiziale della pericolosità sociale del soggetto,
contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al riguardo,
che ove tale pericolosità manchi e sia perciò anticipatamente
revocata (in ipotesi, a breve distanza di tempo dalla sua applicazione)
la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una colonia
agricola o a una casa di lavoro conseguente alla declaratoria di
abitualità, quest'ultima produrrebbe solo effetti "desocializzanti"
(quali l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di esercitare il
commercio o di godere dei benefici previsti da provvedimenti di
amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11 T.U.L.P.S., 151 e 174,
ult. cpv., c.p.).
Considerato che tale questione, già sollevata in termini identici
dal medesimo magistrato di sorveglianza con dieci precedenti ordinanze,
è stata dalla Corte dichiarata manifestamente infondata con
l'ordinanza n. 19 del 1984.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in riferimento all'art.
27, terzo comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte