Ordinanza n. 22/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
della Regione Siciliana 28 aprile 1954, n.11 (Sgravi fiscali per le
nuove costruzioni edilizie), richiamato dall'art. 1 della legge della
Regione Siciliana 18 ottobre 1954, n. 37 e successive proroghe,
promossi con n. 7 ordinanze emesse il 28 maggio 1981 dalla
Commissione tributaria di 2° grado di Catania, iscritte ai nn. 109,
110, 111, 112, 113, 114 e 115 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'anno
1982;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione
tributaria di secondo grado di Catania ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36
dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 9 della l.r.
siciliana 28 aprile 1954 n. 11, richiamato dall'art. 1 della l.r.
siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 e successive proroghe, secondo cui è
prescritta la decadenza dal beneficio della esenzione fiscale
venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie che, fra l'altro,
non siano conformi ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi
ed ai regolamenti edilizi nonché alle prescrizioni della licenza di
costruzione;
Considerato che la potestà legislativa concorrente nella materia
de qua attribuita alla Regione siciliana consente l'emanazione di
leggi di esenzione da tributi, purché queste trovino riscontro nella
legislazione nazionale e rispondano, a un tempo, alle speciali
necessità del suo territorio (cfr., sentenza n. 158 del 1973);
che, in particolare, la condizione posta dalla normativa
regionale circa la conformità delle costruzioni agli strumenti
urbanistici ha per scopo evidente di rafforzare la tutela di ordinato
sviluppo nell'area, in conformità con un evidente interesse
specifico della Regione;
che pertanto irrilevanti risultano possibili differenze con la
normazione statale;
che in conseguenza la questione si prospetta manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della l. r. siciliana 28 aprile 1954 n.
11, richiamato dall'art. 1 l.r. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37
(Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie) e successive
proroghe, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Catania, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 Statuto della Regione
siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte