Ordinanza n. 22/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 429/1982
- art. 16legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 (recte: art.
26) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli
Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 439 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli
Onorio contro l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 440 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O. n. 439
del 1989), la Commissione Tributaria di secondo grado di Udine, nel
giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine, avente ad
oggetto la rettifica della dichiarazione annuale dei redditi relativa
all'anno 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in
cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica
da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione
della dichiarazione integrativa anziché sino a quella di entrata in
vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982;
che, secondo la Commissione remittente, sarebbero violati gli
artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, conferendosi all'Ufficio
finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di
entrata in vigore del decreto-legge in esame, purché anteriormente
alla dichiarazione integrativa, lo si lascerebbe arbitro di
determinare una situazione più o meno favorevole per il
contribuente, consentendogli o no di godere della definizione
agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;
che la stessa Commissione Tributaria ha sollevato identica
questione sempre nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di
Udine relativamente alla dichiarazione per l'anno 1979 (R.O. n. 440
del 1989);
che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che i due giudizi prospettano la stessa questione per
cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con
un unico provvedimento;
che la stessa questione è stata dichiarata non fondata
(sentenza n. 575 del 1988) e successivamente manifestamente infondata
(ordinanze nn. 1075 del 1988, 119, 121 e 518 del 1989);
che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Udine con le ordinanze
indicate in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte