Ordinanza n. 22/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 554Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 103,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale) e 554 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa l'11 gennaio 1994 dal pretore di Catania nel procedimento
penale a carico di Sapia Carlo iscritta al n. 149 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il pretore di Catania ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987 n.
81, nella parte in cui esclude l'udienza preliminare nel procedimento
pretorile, nonché dell'art. 554 del codice di procedura penale,
nella parte in cui prevede che il decreto di citazione a giudizio sia
emesso dal pubblico ministero anziché dal giudice dell'udienza
preliminare;
che ad avviso del pretore le norme impugnate determinano un
trattamento ingiustificatamente diverso degli imputati nei
procedimenti pretorili, in raffronto a quelli in procedimenti avanti
il Tribunale, in quanto non garantirebbero il diritto del cittadino
di non essere tratto a giudizio sulla base di un'accusa infondata;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la infondatezza della questione;
Considerato che la lamentata mancanza dell'udienza preliminare nel
procedimento pretorile è proprio ciò che volutamente differenzia
tale tipo di procedimento, e che tale diversità trova piena
giustificazione nel principio ispiratore dettato dalla direttiva n.
103 dell'art. 2, della legge di delega, della massima semplificazione
e snellezza del rito;
che, come questa Corte ha avuto occasione di rilevare, la
direttiva espressa al n. 1 della stessa legge di delega fissa già il
principio della massima semplificazione del processo, con la
conseguenza che i "criteri di massima semplificazione" richiesti
dalla direttiva n. 103 per i procedimenti innanzi al pretore non
possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti
e dei meccanismi previsti in via generale per il procedimento avanti
il Tribunale (v. sent. n. 123 del 1993);
che, pur con la massima semplificazione, è garantito in ogni
caso all'imputato il diritto alla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 del codice di
procedura penale;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987,
n. 81 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") e 554 del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte