Ordinanza n. 22/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15d.lgs. 502/1992
- art. 1legge 421/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e
2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso, con Ordinanza emessa
il 11 aprile 2000, dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile
vertente tra Scarponi Renato e l'Azienda ospedaliera Ospedale
Niguarda Ca' Granda, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Scarponi Renato nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Giacinto Favalli per Scarponi Renato e
l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza dell'11 aprile 2000, il Tribunale di
Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,
commi 1 e 2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nella parte
in cui viene riconosciuta "la qualifica dirigenziale di primo livello
al personale medico, sulla base delle funzioni nella stessa norma
indicate";
che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio
promosso da un dipendente ospedaliero, inquadrato nella qualifica di
dirigente di primo livello, il quale ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimità del licenziamento, disposto nei suoi confronti a
seguito di contestazione disciplinare, con reintegrazione nel posto
di lavoro e condanna al risarcimento del danno, o, in via
subordinata, al pagamento dell'indennità supplementare e
dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre che al risarcimento
del danno;
che, secondo il giudice a quo la disciplina denunciata
attribuirebbe al medico ospedaliero (che espleti le mansioni già
proprie del c.d. aiuto) una qualifica dirigenziale solo formale,
priva dei poteri e delle responsabilità proprie del dirigente e
comportante esclusivamente la conseguenza negativa del difetto di
stabilità reale del rapporto di lavoro;
che il rimettente - nel rilevare che, nella specie,
l'attribuzione della qualifica di dirigente, in via legislativa,
esclude l'applicabilità di quella giurisprudenza secondo la quale
anche lo pseudo-dirigente o dirigente convenzionale gode della
medesima garanzia di stabilità degli altri lavoratori - reputa
violata, in primo luogo, la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), volta a configurare unitariamente il rapporto di
lavoro del pubblico impiego e della sanità, anche con riferimento ai
dirigenti, come dovrebbe evincersi dal rinvio dell'art. 1, comma 1,
lettera q), alle disposizioni del successivo art. 2;
che, in particolare, le norme sospettate di
incostituzionalità, distaccandosi dal paradigma delineato nel
predetto art. 2, contemplerebbero, per il dirigente medico di primo
livello, requisiti non identificativi di una professionalità
adeguata ed estranei ai poteri di direzione, vigilanza e controllo
indicati dalla legge delega;
che, d'altra parte, ad avviso del rimettente, anche ad
interpretare quest'ultima come attributiva, per il legislatore
delegato, del potere di configurare il dirigente medico in maniera
diversa ed autonoma rispetto al restante settore del pubblico
impiego, sussisterebbe egualmente un profilo di eccesso di delega,
avendo le disposizioni oggetto di censura disciplinato anche livelli
dirigenziali inferiori a quello apicale, senza considerare che "la
legge delega si è limitata a demandare al Governo il compito di
configurare il solo ruolo dei dirigenti apicali";
che, infine, secondo l'ordinanza, pur a ritenere che la legge
delega abbia attribuito il potere di disciplinare i livelli
dirigenziali inferiori, sussisterebbe, comunque, un contrasto con la
stessa legge, nella parte in cui viene tracciata una figura di
dirigente priva di qualsiasi elemento di responsabilità;
che, quale ulteriore censura, il rimettente lamenta la
violazione dell'art. 3 della Costituzione, posto che le disposizioni
denunciate, con l'attribuire la qualifica di dirigente a lavoratori
che sostanzialmente non lo sono, finiscono "per far derivare effetti
(la mancanza di stabilità del rapporto) identici a rapporti di
lavoro profondamente e qualitativamente diversi", nell'ambito dei
quali rientrano, dunque, "lavoratori che sono veri e propri alter ego
dell'imprenditore e lavoratori che, pur dotati di elevata
professionalità, non dispongono nemmeno di funzioni direttive";
che si è costituito il ricorrente nel giudizio principale,
il quale ha concluso per l'ammissibilità e la fondatezza della
questione, ribadendo, poi, le stesse conclusioni nella memoria
presentata nell'imminenza dell'udienza;
che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale, precisando le proprie richieste in sede di
discussione orale, ha concluso per l'inammissibilità ovvero, in
subordine, per l'infondatezza della questione.
Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il
giudizio principale ha ad oggetto l'asserita illegittimità del
licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro
richiesta da un medico ospedaliero, inquadrato con qualifica di
dirigente di primo livello, licenziato in seguito a contestazione
disciplinare;
che, avuto riguardo all'oggetto della controversia pendente
innanzi al rimettente, e cioè la legittimità o meno del
licenziamento disposto nei confronti del ricorrente, è da ritenere
che ad esso restino completamente estranee le disposizioni
denunciate, che non concernono, in alcun modo, la disciplina del
recesso del datore di lavoro, bensì l'assetto della dirigenza del
ruolo sanitario e, segnatamente, l'articolazione dei livelli di
inquadramento e l'attribuzione delle relative funzioni;
che, dunque, non trattandosi di disposizioni delle quali il
giudice è tenuto a fare applicazione per la definizione del caso
innanzi a lui pendente, difetta il requisito della rilevanza della
questione, da ritenere sussistente solo quando la controversia non
possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione
dell'incidente di costituzionalità;
che, pertanto, la questione è da reputare manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76
della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte