Ordinanza n. 220/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 80legge 62/1974
usata come parametro
citata
- art. 79Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma
dodicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada),
come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n.62, promosso con
ordinanza emessa il 4 febbraio 1981 dal Pretore di Alatri nel
procedimento penale a carico di Moauro Maurizio ed altro iscritta al n.
607 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Alatri con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma
dodicesimo, codice della strada, come modificato dalla legge 14
febbraio 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
Considerato che il pretore lamenta che l'incauto affidamento di
veicolo è punito con pene edittali identiche, tanto nel caso in cui
l'incauto affidamento sia stato operato a favore di soggetto sprovvisto
di patente, quanto nel caso in cui l'incauto affidamento sia stato
operato a favore di soggetto munito di patente non idonea;
che la Corte costituzionale con sent. n. 161/1976 ha dichiarato
infondata e con sentenza n. 91/1979 manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 79 del T.U. sulla circolazione
stradale (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella parte in cui sottopone
allo stesso regime sanzionatorio l'incauto affidamento di veicolo a
persona non munita di patente, sia che questa abbia già superato, sia
che non abbia superato gli esami di idoneità alla guida;
che la sollevata questione è del tutto analoga a quella già
decisa e non sussistono motivi per discostarsi dagli affermati
principi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, comma dodicesimo, del D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62,
sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte