Ordinanza n. 220/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,
c.p.m.p., promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 marzo 1980 dal Tribunale militare
territoriale di Torino nel procedimento penale a carico di Di Prima
Giovanni, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 7 ottobre 1980 dal Tribunale militare
territoriale di Torino nel procedimento penale a carico di Cammarano
Gaetano, iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice
relatore Ettore GALLO.
Ritenuto, in fatto, che con due successive ordinanze,
rispettivamente del 19 marzo e del 7 ottobre 1980, il Tribunale
militare territoriale di Torino sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 c.p.m.p. nella parte in cui stabilisce in
un mese il limite minimo della pena della reclusione militare, con
riferimento all'art. 3 Cost.;
che l'ordinanza assume a tertium comparationis l'art. 23 del
codice penale che, al primo comma, fissa invece in giorni 15 il
minimo della pena della reclusione, pur riconoscendo che non
sorgerebbe problema alcuno se le due specie di sanzioni detentive
fossero destinate a rimanere reciprocamente estranee nei due
rispettivi ordinamenti;
che, al contrario, rileva l'ordinanza l'esistenza di una loro
reciproca sostituibilità, sancita nell'art. 27 c.p.m.p., per quanto
attiene alla possibilità di sostituire la pena della reclusione con
quella della reclusione militare, e nell'art. 65, primo comma, n. 2
c.p.m.p., per quanto si riferisce all'ipotesi inversa: sostituzione
che avviene sempre per eguale durata di quella originariamente
inflitta;
che, pertanto, sembra al giudice rimettente irrazionale che la
reclusione militare abbia un minimo più elevato di quella comune e
che resti, perciò, violato il principio di uguaglianza dei cittadini
di cui all'art. 3 Cost.;
Considerato, in diritto, che questa Corte ha più volte affermato
che rientra nella discrezionalità del legislatore determinare
l'entità della pena edittale e fissare i minimi di ogni specie di
pena, salvo che il relativo apprezzamento di politica legislativa
meriti censura a causa di eccessività che lo privi di qualsiasi
razionale giustificazione (sentenze numeri 208 del 1974, 18 del 1973,
109 del 1968);
che il divario fra minimo della reclusione militare e minimo
della reclusione comune non è tale (giorni 15) da potersi di per se
stesso qualificare eccessivo, né quel minimo lo è, comunque, in
senso assoluto;
che, peraltro, la reclusione militare, per le modalità
esecutive e per gli effetti ad essa collegati, va considerata quale
pena autonoma, dotata di autonoma disciplina giuridica; né, d'altra
parte, è stata qui contestata la distinzione fra pena della
reclusione militare e quella comune, ma soltanto il divario fra i
minimi assoluti;
che non è ravvisabile, quindi, alcuna irrazionalità nel fatto
che, rispetto a pene detentive di natura diversa, il legislatore
abbia ritenuto, nel suo discrezionale potere, di fissare per l'una un
minimo lievemente superiore;
che nemmeno viene a verificarsi alcuna incongruenza a causa del
principio di sostituibilità, dato che il cittadino alle armi in
nessun caso viene sottoposto a detenzione più lunga di quella che
gli è stata inflitta, ché semmai, come ricorda la stessa ordinanza,
stando a qualche giudicato del cessato Tribunale Supremo, nel caso di
sostituzione della reclusione militare con reclusione comune, il
minimo può scendere anche al disotto di quello previsto dall'art. 26
c.p.m.p.;
che, pertanto, la questione proposta, è manifestamente non
fondata, e che gli incidenti, riferendosi alle stesse disposizioni
nei confronti di uguali parametri, possono essere decisi con unica
ordinanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art.26, comma primo, c.p.m.p.
sollevata dal Tribunale militare territoriale di Torino, con le
ordinanze indicate in epigrafe, nei confronti dell'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte