Ordinanza n. 220/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 577 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29
aprile 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale
a carico di Dolazza Riccardo ed altro, iscritta al n. 708 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Kamenetzki Michele nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi l'avv. Corso Bovio per Kamenetzki Michele e l'Avvocato dello
Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Dolazza
Riccardo e Kamenetzki Michele, imputati del delitto di diffamazione a
mezzo stampa in danno di Vimercati Gianni, la Corte di appello di
Milano, il 29 aprile 1992, con ordinanza ha ritenuto non
manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalita'degli
articoli 425 e 577 codice di procedura penale prospettate dalle
parti; che il giudice remittente ha premesso di avere già sollevato
analoga questione di legittimità costituzionale e di aver rimesso
gli atti alla Corte costituzionale per la sua risoluzione; che, in
considerazione dell'assenza di nuovi e diversi argomenti idonei a far
modificare la valutazione espressa in precedenza e della rilevanza
delle questioni anteriormente sollevate, ha sospeso il giudizio sino
alla pronuncia relativa alla questione già rimessa senza trasmettere
gli atti a questa Corte, sulla base dell'asserita sostanziale
identità tra le questioni odierne e quelle già al suo esame sulla
base dei provvedimenti di trasmissione precedenti;
che con successiva ordinanza in data 3 giugno 1992 la Corte
milanese, in risposta alla memoria presentata dalla difesa del
Kamenetzki, vista la propria ordinanza che disponeva soltanto "la
sospensione del giudizio fino alla pronuncia della Corte
costituzionale sulle questioni di costituzionalità degli articoli
425 e 577 del codice di procedura penale", ha disposto, a modifica
del precedente provvedimento, la trasmissione degli atti a questa
Corte;
che si è costituito nel presente giudizio l'imputato
Kamenetzki, con atto a firma dei suoi difensori, con il quale ha
chiesto il rigetto della questione di costituzionalità dell'articolo
425 codice di procedura penale, proposta in relazione all'articolo 76
della Costituzione, sulla base del rilievo che la norma impugnata
deve essere interpretata in misura più ampia di come l'abbia
interpretata la Corte remittente, e l'accoglimento della seconda
questione di legittimità costituzionale, quella con la quale si è
sottoposto al vaglio della Corte l'art. 577 del codice di rito, per
violazione, ad un tempo, degli artt. 3 e 112 della Costituzione;
Considerato che con la prima ordinanza, pronunziata in data 29
aprile 1992, la Corte d'appello di Milano, senza aver formalmente
sollevato le questioni di legittimità costituzionale delle quali fa
cenno nel corpo della motivazione e, asserendo di averle già rimesse
a questa Corte con due distinti provvedimenti dello stesso ufficio
giudiziario, ha irritualmente sospeso il giudizio "sulle questioni di
costituzionalità sollevate da que(lla) stessa Corte con ordinanze 11
marzo 1992 e 24 gennaio 1992";
che con la seconda ordinanza, pronunciata in data 3 giugno 1992,
"a parziale modifica" della prima, ha disposto l'invio alla Corte
costituzionale di "tutti gli atti processuali del procedimento" de
quo;
che, anche a volerle considerare come sostanzialmente sollevate,
le due questioni di costituzionalità riferite per relationem ad
altri provvedimenti dello stesso ufficio (peraltro, in uno dei due
casi, diversamente composto) sono prive di qualunque, anche minima,
motivazione;
che la seconda ordinanza con la quale la Corte remittente ha
inteso dare sostegno alla prima, del tutto priva degli elementi
costitutivi e necessari a delimitare il thema decidendum (non
potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle
norme parametro con quelle "impugnate"), nulla ha sostanzialmente
aggiunto, essendosi limitata a trasmettere gli atti del procedimento
de quo a questa Corte;
che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 425 e 577 del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 3, 77 e
112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte