Ordinanza n. 220/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1996 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 406/1981
usata come parametro
citata
- art. 171-terDiritto d’autore
- art. 17d.lgs. 685/1994
- art. 20d.lgs. 685/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
29 luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva
duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di
prodotti fonografici non autorizzati), promosso con ordinanza emessa
il 9 marzo 1995 dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio,
nel procedimento penale a carico di Cisse Ibra, iscritta al n. 689
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visti gli atti di intervento della S.I.A.E. e del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che - nel corso di un procedimento penale in cui veniva
contestato all'imputato il reato di cui all'art. 1 della legge 29
luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva duplicazione,
riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti
fonografici non autorizzati), per avere egli detenuto per la vendita
n. 23 musicassette abusivamente riprodotte - il Pretore di Vicenza,
sezione distaccata di Schio, con ordinanza emessa il 9 marzo 1995,
pervenuta a questa Corte il 25 settembre 1995, ha sollevato, su
istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma di cui al
citato art. 1 della legge n. 406 del 1981;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata - la
quale punisce il comportamento di chi "abusivamente riproduce a fini
di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di
riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non
essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene
per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello
Stato" - sanziona con la medesima pena, sia pure contenuta nei limiti
di un minimo e di un massimo edittali, "condotte tra di loro
estremamente disomogenee ed in alcuni casi, come invero nel caso di
specie, di offensività sociale estremamente ridotta e marginale", le
quali ultime verrebbero ad essere parificate al comportamento di chi,
"a fini di lucro, in modo sistematico o addirittura su scala
industriale organizza procedimenti di duplicazione e/o di
riproduzione di dischi, nastri o supporti analoghi";
che pertanto, secondo il giudice a quo sarebbe leso il principio
di eguaglianza e apparirebbe necessario l'intervento del giudice
delle leggi "al fine di ricondurre la norma censurata in un sistema
di diversa e più equa razionalità punitiva";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in
quanto il regime sanzionatorio stabilito trova il suo fondamento in
una scelta di politica legislativa volta a combattere la diffusione
del fenomeno criminoso della "pirateria" fonografica; e facendo
inoltre presente che la disposizione impugnata è stata abrogata e
sostituita dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), aggiunto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre
1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale), il quale
ha ricondotto nell'ambito di una fattispecie più ampia (comprendente
anche le ipotesi di riproduzione di opere cinematografiche o
televisive e di duplicazione di supporti contenenti videogrammi,
nonché le ipotesi di noleggio di duplicazioni o riproduzioni
abusive) la previsione sanzionatoria della norma qui censurata, senza
però modificare le pene già da questa previste;
che è intervenuta altresì la Società italiana autori ed
editori (SIAE), non costituita nel giudizio a quo chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza - attesa la
intervenuta abrogazione della norma denunciata - o comunque
infondata: osservando fra l'altro che per tutte le ipotesi punite è
richiesto il dolo specifico del fine di lucro;
che l'interveniente ha ribadito e ulteriormente argomentato tali
conclusioni in una memoria depositata in prossimità della camera di
consiglio, ove si osserva in particolare che la norma in questione ha
inteso punire comportamenti anche solo potenzialmente lesivi del bene
tutelato, e che l'uguale trattamento sanzionatorio risponde
all'intento di ottenere il massimo grado di efficacia della sanzione
penale.
Considerato preliminarmente che la SIAE non era presente nel
procedimento a quo - del quale neppure può essere considerata parte
necessaria -, e che essa non è portatrice di posizioni giuridiche
direttamente coinvolte in conseguenza della proposizione
dell'incidente di costituzionalità, sicché l'intervento spiegato
nel presente giudizio è inammissibile;
che non osta alla ammissibilità della questione sollevata la
intervenuta abrogazione della disposizione denunciata ad opera
dell'art. 20 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, posto
che l'art. 17 del medesimo decreto, che ha riformulato la norma in
un contesto più ampio, ha lasciato immutate le pene previste, e non
ha dunque inciso sulla applicabilità della norma ai fatti - come
quello oggetto del giudizio a quo - commessi nel vigore della norma
nella sua formulazione originaria;
che, nel merito, la denunciata lesione del principio di
eguaglianza non sussiste, in quanto, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, è rimessa alla discrezionalità del
legislatore la commisurazione delle pene comminate in relazione ai
diversi comportamenti penalmente sanzionati, col solo limite della
non irragionevolezza delle scelte effettuate (cfr. ad es. sentenza n.
333 del 1991, e ivi altri riferimenti; sentenza n. 25 del 1994);
che, in particolare, entro il medesimo limite, al legislatore è
consentito anche "includere in uno stesso modello di genere una
pluralità di sotto-fattispecie diverse per struttura e disvalore"
(sentenza n. 285 del 1991; cfr. anche sentenza n. 67 del 1992);
che, nel caso in esame, la scelta del legislatore non appare
irragionevole, specie ove si tenga conto, da un lato, del fine
commerciale o di lucro come requisito necessario per la punibilità
del comportamento di detenzione per la vendita dei dischi, nastri o
supporti analoghi abusivamente riprodotti; dall'altro lato,
dell'ampio arco di graduabilità della pena tra il minimo e il
massimo edittali, stabiliti rispettivamente in tre mesi di reclusione
e lire 500.000 di multa, e in tre anni di reclusione e lire 6 milioni
di multa, con un minimo di sei mesi di reclusione e di lire 1 milione
di multa "se il fatto è di rilevante gravità": onde il giudice
dispone della possibilità di adeguare la pena in concreto inflitta
alla effettiva gravità del fatto;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integra-tive per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1981, n. 406 (Misure
urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione,
distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Vicenza, sezione distaccata di Schio, con l'ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte