Ordinanza n. 220/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Napoli
nel procedimento penale a carico di Mangiapia Fortunato, iscritta al
n. 1244 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di
Fortunato Mangiapia, il pretore di Napoli, con ordinanza del 10
maggio 1996 (r.o. n. 1244 del 1996), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in
cui non prevede che "l'ordine di demolizione non vada erogato quando,
come nel caso di specie, la domanda di condono legittimamente
proposta dagli aventi diritto pur non estinguendo i reati
contravvenzionali non sia valutata, su profilo amministrativo, dal
giudice penale che quando ordina la demolizione del manufatto abusivo
agisce in via sussidiaria della p.a.";
che, ad avviso del giudice a quo tale mancata previsione si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, oltre
che con il principio della "separazione dei poteri", determinando una
illegittima invasione nella sfera di discrezionalità della pubblica
amministrazione;
che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
inammissibilità della questione o, nel merito, per la infondatezza
della stessa, in quanto l'art. 39 della legge impugnata prevede al
comma 8 un raccordo, giudicato ragionevole, con le competenze
tecniche delle amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene una
descrizione, neppure sommaria, della concreta fattispecie oggetto del
giudizio principale, che consenta di valutare la rilevanza e i
profili della questione sollevata;
che, inoltre, non sono precisate le disposizioni oggetto del
dubbio di legittimità costituzionale, indicate in modo generico e
non specificamente individuate;
che nemmeno risulta chiarito l'esatto obiettivo della censura;
che, infine, non risulta alcuna motivazione in ordine al
contenuto della presunta lesione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione, mentre generico appare il richiamo al "principio della
separazione dei poteri";
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per carenza di motivazione della ordinanza che la
propone (v., da ultimo, ordinanze nn. 151 e 62 del 1997, n. 435 del
1996).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché "al
principio della separazione dei poteri", dal pretore di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte