Ordinanza n. 220/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 37legge 87/1953
usata come parametro
- art. 1legge 662/1996
- art. 1legge 608/1996
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso dal pretore di Brescia nei confronti
della Corte costituzionale, sorto a seguito dell'ordinanza n. 278 del
1997 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile
il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dallo
stesso pretore di Brescia nei confronti delle due Camere del
Parlamento, con ricorso depositato il 24 ottobre 1997 ed iscritto al
n. 82 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte
costituzionale, in relazione all'ordinanza 25 luglio 1997, n. 278,
con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal
medesimo pretore nei confronti delle due Camere del Parlamento, con
riferimento all'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e
all'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,
n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale);
che il ricorrente, riconosciuta la competenza esclusiva della
Corte costituzionale a decidere sull'ammissibilità del conflitto a
suo tempo sollevato e precisato di non chiedere l'annullamento
dell'ordinanza della Corte stessa - a meno che questa non ritenga
autonomamente di doverla revocare -, precisa di contestare alla Corte
di aver privato ... di effettività il giudizio per conflitto di
attribuzione tra autorità giudiziaria e potere legislativo,
essendosi impedito, per motivi non inerenti alla stretta
ammissibilità, lo svolgimento del giudizio di merito, mentre il
giudizio di ammissibilità del conflitto è, ai sensi della legge 11
marzo 1953, n. 87, limitato all'esame di pochi, essenziali elementi:
la configurabilità degli organi in conflitto quali poteri dello
Stato; la sussistenza di un conflitto in atto, di rilievo
costituzionale; l'esistenza delle attribuzioni costituzionali che si
assumono violate e la loro appartenenza al potere ricorrente;
che il pretore chiede alla Corte di "risolvere il conflitto
proposto, dichiarando che spetta all'Autorità giudiziaria il potere
di ricorrere contro il legislatore per conflitto di attribuzione",
anche se risulti contestualmente possibile sollevare questioni
incidentali di legittimità costituzionale della legge ritenuta
invasiva delle attribuzioni del potere giudiziario, essendo i due
strumenti di garanzia costituzionale "concorrenti e non antagonisti".
Considerato che a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è ora chiamata a deliberare
in camera di consiglio e senza contraddittorio se il ricorso proposto
nei suoi riguardi, in relazione all'ordinanza suddetta, sia
ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza;
che la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 278 del 1997, ha
ritenuto che il conflitto riguardava, per una parte, atti legislativi
evidentemente inidonei a ledere la sfera delle attribuzioni
costituzionali del giudice ricorrente, recando esclusivamente una
disciplina sostanziale di diritti in materia pensionistica e, per
un'altra parte, norme, disciplinanti direttamente l'esercizio della
giurisdizione, di cui il giudice è chiamato o può essere chiamato a
fare applicazione per definire giudizi innanzi a sé pendenti,
cosicché "per l'eventualità che il giudice stesso dubiti della
legittimità costituzionale delle norme medesime (anche sotto il
profilo della possibile lesione della propria sfera di attribuzioni),
l'ordinamento appresta un rimedio diverso dal conflitto, vale a dire
la questione incidentale di legittimità costituzionale,
eventualmente sollevata dal giudice d'ufficio a norma degli articoli
1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del
1953";
che nella stessa ordinanza questa Corte ha negato la sussistenza,
nella specie, delle "ragioni eccezionali di situazioni non più
reversibili né sanabili" che, nella sentenza n. 161 del 1995,
l'avevano indotta, in vista della tempestività della garanzia
costituzionale di diritti fondamentali, a riconoscere al giudice il
potere di sollevare conflitto di attribuzione in relazione ad atti
legislativi, in quanto il giudice ricorrente già disponeva della
possibilità di attivare il giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale, possibilità - si può aggiungere - in concreto
ripetutamente utilizzata;
che il ricorrente lamenta che, con l'ordinanza censurata, la
Corte costituzionale si sia pronunciata nella sede del giudizio di
ammissibilità svolgendo considerazioni estranee a tale sede,
considerazioni le quali avrebbero dovuto essere riservate,
eventualmente, alla successiva trattazione del conflitto e che, in
tal modo, si sarebbe "privato di effettività" il giudizio per
conflitto di attribuzione, in quanto la garanzia costituzionale di
tale rimedio non consiste nella "mera ricorribilità" ma nel
"concreto svolgimento del giudizio di merito";
che il ricorrente afferma di non contestare la competenza
esclusiva di questa Corte a decidere sull'ammissibilità del
conflitto ed esplicitamente esclude che il ricorso miri
all'annullamento della predetta ordinanza n. 278 del 1997 di questa
Corte, rimettendo a quest'ultima, "nell'esercizio delle sue
attribuzioni costituzionali", la valutazione in ordine alla
necessità di revocarla e di procedere a un nuovo esame di
ammissibilità del ricorso già dichiarato inammissibile;
che viceversa il presente ricorso, al di là delle intenzioni del
ricorrente, non può non essere inteso come rivolto a ottenere, oltre
che una pronuncia sulla spettanza delle attribuzioni contestate,
anche l'eliminazione dell'atto che ha determinato il conflitto, non
fosse altro perché, qualora mai questa Corte affermasse che non le
spetta, in sede di giudizio di ammissibilità, di svolgere le
considerazioni portate a motivazione dell'ordinanza n. 278 del 1997,
questa dovrebbe essere annullata, a norma dell'art. 38 della legge n.
87 del 1953;
che, disponendo l'art. 137, terzo comma, della Costituzione, che
"contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione" e configurandosi il ricorso in questione, per
l'appunto, come strumento per ottenere, attraverso una pronuncia
sulla spettanza delle attribuzioni, un riesame dell'ordinanza n. 278
del 1997 ed eventualmente il suo annullamento, deve negarsi, a norma
dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, che esista la
materia di un conflitto, che spetti alla competenza di questa Corte;
che nelle considerazioni che precedono resta assorbito l'esame di
ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal pretore di Brescia con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte