Ordinanza n. 220/1999
Altra decisione · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 166/1996
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 608/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale),
promossi con ordinanze emesse il 22 maggio 1996 dal Tribunale di
Firenze, il 22 aprile 1996 dal pretore di Torino, il 18 aprile 1996
(n. 2 ordinanze), il 9 maggio 1996, il 18 aprile 1996 e il 9 maggio
1996 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Brescia, rispettivamente
iscritte ai nn. 931, 954, 983, 984, 993, 1020, 1033, 1034 del
registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione di Consigli Luisa ed altre,
dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio il giudice relatore
Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio, instaurato per ottenere la
ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
495 del 1993 della Corte costituzionale, il Tribunale di Firenze, con
ordinanza emessa il 22 maggio 1996 (R.O. n. 931 del 1996), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
3, del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia
previdenziale), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei
giudizi pendenti;
che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta
nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni
dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate
dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di
illegittimità costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del
1994 - si pone in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost.,
impedendo al pensionato l'affermazione del proprio diritto contestato
dall'INPS;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si è
costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità ovvero
per l'infondatezza della sollevata questione;
che si è costituita anche la parte privata del giudizio a quo
concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale
della norma impugnata.
che, nel corso di altro giudizio, il pretore di Torino, con
ordinanza emessa il 22 aprile 1996 (R.O. n. 954 del 1996), svolgendo
argomenti sostanzialmente analoghi a quelli del Tribunale di Firenze,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 3, del citato decreto-legge n. 166 del 1996;
che, secondo il rimettente, la norma censurata - nella parte in
cui impone al giudice di estinguere i giudizi pendenti, con
compensazione delle spese - si pone in contrasto con l'art. 24, primo
comma, Cost., comportando la rimozione della tutela giurisdizionale
del diritto dell'interessato, senza che una completa affermazione
della pretesa fatta valere dal ricorrente renda superflua tale
tutela;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si
è costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità
ovvero per l'infondatezza della sollevata questione;
che il pretore di Brescia, con tre ordinanze emesse il 18 aprile
(R.O. nn. 983, 984 e 1020 del 1996) e tre il 9 maggio 1996 (R.O. nn.
993, 1033 e 1034 del 1996), ha a sua volta sollevato analoghe
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge n. 166 del 1996, assumendo che esso - nel prevedere
l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle
spese di lite - si pone in contrasto: a) con l'art. 24, primo comma,
Cost., in quanto vieta agli interessati di agire in giudizio a tutela
dei propri diritti; b) con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto
distoglie gli interessati dalla giurisdizione e quindi dal giudice
naturale precostituito per legge;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, concludendo per l'inammissibilità ovvero per
l'infondatezza delle sollevate questioni;
che, nel solo giudizio promosso con R.O. n. 983 del 1996, si è
costituito l'INPS, che ha concluso per l'infondatezza della sollevata
questione.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non
convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.
295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti
le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;
che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi
dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la
successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e
183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa
decretale;
che, medio tempore il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul
complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti
mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il
pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha
previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi
sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,
comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli
arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma
2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus devono
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici stessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte