Ordinanza n. 220/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di
procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 25 marzo 1999 dal
pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, nel
procedimento civile vertente tra Mazze' Vito e Loiacono Giuseppe ed
altri, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1999 e il 1° giugno 1999 dal pretore di Palmi,
sezione distaccata di Cinquefrondi, nel procedimento civile vertente
tra Mileto Francesca e Berlingeri Albina, iscritta al n. 723 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2000;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio possessorio, il pretore di
Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea - sul cui ruolo la causa
era tornata a seguito dell'annullamento, da parte del giudice del
reclamo, del provvedimento di diniego della richiesta tutela
interdittale -, con ordinanza emessa il 25 marzo 1999 (R.O. n. 567
del 1999), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 51
cod. proc. civ., là dove non prevede, per il giudice che abbia
trattato la precedente fase sommaria, l'obbligo di astenersi dal
decidere anche la successiva fase di merito;
che il rimettente osserva come, rispetto al giudizio
possessorio - avente natura bifasica nonché struttura e presupposti
peculiari, i quali non consentono di estendere a questo gli argomenti
che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare non fondata,
con la sentenza n. 326 del 1997, analoga questione sollevata con
riguardo all'astensione nel giudizio di merito del giudice che abbia
emesso un provvedimento cautelare ante causam -, la non
configurabilità di alcuna funzione strumentale dell'ordinanza
interdittale comporti che il possesso del ricorrente è tutelato
nella sua forma più piena e definitiva già con il provvedimento
conclusivo della fase sommaria, rispetto al quale la decisione del
merito nulla potrà aggiungere;
che, a giudizio del pretore a quo, tale caratteristica rende
altrettanto non trasponibili alla fattispecie anche le considerazioni
svolte nella richiamata sentenza in ordine alla diversità
dell'assunzione dei mezzi istruttori nelle varie fasi, in quanto -
essendo estraneo al giudizio possessorio l'accertamento (tipico di
quello cautelare) dei requisiti del fumus boni juris e del periculum
in mora - è normale che il giudice del merito ripeta la medesima
istruzione che ha compiuto nella fase sommaria, sentendo gli stessi
informatori ed acquisendo le stesse prove;
che, dunque, secondo il rimettente, la norma denunciata si
pone in contrasto con gli evocati parametri, in quanto lesiva del
principio di imparzialità del giudice, giacché l'opinione da lui
fattasi nella prima fase investe con pienezza tutti i presupposti
oggetto di giudizio nella seconda;
che, sempre nel corso della fase di merito di altro giudizio
possessorio, il pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi,
con Ordinanza emessa l'1 giugno 1999 (R.O. n. 723 del 1999), ha
sollevato - con riferimento agli stessi parametri - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ., nella parte
in cui prevede la sola incompatibilità del giudice che abbia
conosciuto il processo in "altro grado";
che - affermata la valenza generale dell'esigenza della
imparzialità e terzietà del giudice, il quale, avendo già
pronunciato su un certo oggetto, subisce la cosiddetta "forza della
prevenzione" - il rimettente deduce considerazioni sostanzialmente
analoghe a quelle svolte dal pretore di Vibo Valentia, in ordine alla
identità, in entrambe le fasi in cui il giudizio necessariamente si
articola, sia della res judicanda sia della valenza della relativa
istruzione probatoria;
che, in tale ultimo giudizio, è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità e comunque di infondatezza della sollevata
questione.
Considerato che - data l'identità della norma sottoposta a
scrutinio di legittimità costituzionale, la quale viene censurata
con riferimento ai medesimi parametri ed alla stregua di analoghe
motivazioni - i giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente
decisi;
che entrambi i rimettenti, a sostegno dei prospettati dubbi
di illegittimità, fanno richiamo, per dedurne la non estensibilità
al caso del giudice del merito possessorio che abbia deciso la
precedente fase sommaria, alle considerazioni svolte nella sentenza
n. 326 del 1997 (la quale ha dichiarato non fondata altra questione
riguardante la mancata previsione dell'astensione nel giudizio di
merito del giudice che abbia emesso un provvedimento cautelare ante
causam);
che, tuttavia, ai rimettenti è sfuggito che,
contestualmente, è stato ivi precisato come ben diversa, rispetto
alla pluralità dei gradi di giudizio - dove "è l'esigenza stessa di
garanzia, che sta alla base del concetto di revisio prioris
instantiae, a postulare l'alterità del giudice dell'impugnazione, il
quale si trova [...] a dover ripercorrere l'itinerario logico che è
stato già seguito onde pervenire al provvedimento impugnato" - "si
presenta la situazione quando l'iter processuale semplicemente si
articoli attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali
poco importa) nelle quali l'interesse posto a base della domanda - e
che regge il giudizio - impone l'appagamento di esigenze, a
quest'ultimo connesse, di carattere conservativo, anticipatorio,
istruttorio, ecc.";
che, in relazione a ciò, dopo aver posto in evidenza la
peculiare operatività del principio dispositivo cui è informato il
rito civile - nell'ambito del quale la dialettica dei contrapposti
interessi si esplica, durante tutto il processo, in relazione ad
attività e forme di tutela diverse, che rispondono alle varie
esigenze implicate dal diritto o dall'interesse concretamente
azionato nel giudizio stesso - la Corte ha allora concluso che anche
nella ipotesi di provvedimento cautelare (anch'esso conseguente allo
svolgersi della menzionata dialettica, di norma attraverso il
contraddittorio tra le parti su un piano di "parità delle armi", in
una continua funzione propulsiva che condiziona il perseguimento e la
stessa conclusione del giudizio: cfr. anche sentenza n. 341 del
1998), non sussiste l'esigenza d'ordine costituzionale d'un obbligo
di astensione del giudice, che lo abbia pronunciato ante causam, dal
trattare e decidere la successiva causa di merito (in tal senso, da
ultimo, ordinanza n. 168 del 2000);
che tali affermazioni non possono non conservare tutta la
loro valenza anche per il caso del giudice del possessorio, il quale
- pronunciatosi sulla richiesta di adozione del provvedimento
interdittale - debba decidere la successiva fase di merito;
che questa Corte ha già ritenuto come la tradizionale
struttura bifasica di detto giudizio non sia rimasta modificata a
séguito della riforma del codice di procedura civile, attuata con la
legge 26 novembre 1990, n. 353, ed ha altresì rilevato il carattere
selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme, contenuto
nell'art. 703 cod. proc. civ., volto a consentire l'applicabilità
delle sole norme della novella compatibili con le caratteristiche del
procedimento possessorio (v. ordinanze n. 203 del 1996, n. 125 del
1997);
che, in particolare, nella successiva ordinanza n. 126 del
1998 (ignorata da entrambi i rimettenti) - ribadite tali affermazioni
e rilevato come le stesse siano state fatte proprie anche dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo la quale il giudizio
in parola consta tuttora d'una fase sommaria e di una di merito - è
stato puntualmente affermato che del tutto privo di consistenza si
rivela qualsiasi dubbio circa la configurabilità di una situazione
di "incompatibilità" del giudice del merito possessorio a conoscere
in via ordinaria per essersi già egli pronunciato nella precedente
fase; essendo parimenti da escludere che al giudice stesso possano
derivare "vincoli" dall'esito del reclamo avverso il provvedimento da
lui già reso in sede interdittale;
che, peraltro, il menzionato richiamo da parte dell'art. 703
cod. proc. civ. alla disciplina dei procedimenti cautelari fa sì che
gli atti di istruzione - disposti dal giudice nella fase interdittale
"nel modo che ritiene più opportuno" ed "omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio" - assumano valenza tutta propria,
intesa a consentire valutazioni meramente sommarie, "indispensabili
(e sufficienti) in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento (provvisorio) richiesto" (art. 669-sexies cod. proc.
civ.), ma normalmente inidonei di per sé a consentire la decisione
definitiva della causa;
che è, dunque, palesemente erroneo attribuire alla fase di
merito - caratterizzata dalla compiuta esplicazione della dialettica
processuale delle parti e dalla cognizione piena su un materiale
istruttorio, niente affatto necessariamente identico a quello
acquisito senza formalità nella precedente fase - un contenuto
formale e sostanziale di mera pedissequa duplicazione di giudizio
vertente su una medesima res judicanda;
che, pertanto, le sollevate questioni devono essere
dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura
civile, sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di
Tropea, e dal pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi,
rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte