Ordinanza n. 220/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-terd.l. 82/2000
usata come parametro
citata
- art. 416Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e
5, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144,
promosso nell'ambito di un procedimento penale dalla Corte di assise
di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 26 giugno 2000,
iscritta al n. 562 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che la Corte di assise di appello di Napoli ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 5, del d.l. 7
aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di
custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in
cui non prevede la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato
neiprocedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del
codice di procedura penale del 1930;
che il rimettente premette che due imputati hanno formulato
richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3,
lettera c), del d.l. n. 82 del 2000, inserito dalla legge di
conversione, e che il pubblico ministero ha espresso parere
contrario, sul presupposto della non applicabilità di tale
disposizione ai procedimenti, come quello in corso di svolgimento,
che proseguono con le norme del codice di procedura penale del 1930;
che la disciplina censurata, nel richiamare il fascicolo di
cui all'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale - che il
giudice a quo qualifica come "fascicolo del pubblico ministero",
istituto del tutto estraneo alla disciplina del codice abrogato -
renderebbe evidente la volontà del legislatore di fare esclusivo
riferimento ai procedimenti regolati dal vigente codice di procedura
penale;
che, al riguardo, il rimettente rileva che la diversità di
disciplina tra i due codici non può ritenersi, di per sé, ostativa
all'adozione del giudizio abbreviato, come risulta dallo stesso
articolo 247 disp. trans. cod. proc. pen., che espressamente prevede
l'applicabilità di tale rito ai procedimenti che proseguono con le
norme del codice abrogato, ma il mancato riferimento nell'art. 247 al
fascicolo del pubblico ministero e il fatto che il d.l. n. 82 del
2000 contenga "espressioni diverse ed incompatibili" con la
disciplina del "fascicolo processuale" del codicedel 1930 inducono a
ritenere che il legislatore abbia "inteso escludere l'applicabilità
dell'art. 4-ter ai processi di vecchio rito";
che ad avviso del rimettente tale preclusione determinerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento "tra gli imputati
giudicati con le forme previste dal codice del 1930 che non possono
fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4-ter e quelli giudicati in
base al codice vigente, che invece ne godono";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, in
particolare rilevando che con la legge in questione il legislatore
non ha certo "pensato ad una successione di norme tra "vecchio e
"nuovo rito" bensì tra "vecchio e "nuovo giudizio abbreviato, ferma
restando, ovviamente, l'applicabilità dell'art. 247 disp. trans.
cod. proc. pen. ai procedimenti che proseguono con il rito abrogato.
Considerato che il rimettente è chiamato a decidere su di una
richiesta di giudizio abbreviato presentata - ai sensi
dell'art. 4-ter comma 3, lettera c), del d.l. 7 aprile 2000, n. 82,
inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144 - nel corso
di un giudizio di rinvio nell'ambito di un procedimento per reati
puniti con la pena dell'ergastolo, che prosegue con l'applicazione
delle norme del codice abrogato;
che ad avviso del giudice a quo la disciplina transitoria
introdotta dall'art. 4-ter del d.l. in esame non è applicabile a
tali procedimenti per l'espresso riferimento, nei commi 2 e 5, al
fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., previsto
esclusivamente per i procedimenti disciplinati dal codice del 1988,
mentre analogo richiamo non è contenuto nell'art. 247 disp. trans.
cod. proc. pen., che disciplina la possibilità di ricorrere al
giudizio abbreviato nei procedimenti che proseguono con l'osservanza
delle norme del codice del 1930;
che tale preclusione si porrebbe in contrasto con l'art. 3
Cost., a causa dell'ingiustificata disparità di trattamento tra
imputati giudicati secondo le norme del codice del 1930 e quelli
giudicati alla stregua del codice vigente;
che nella interpretazione della disciplina censurata il
giudice a quo è fuorviato dal richiamo al fascicolo di cui
all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., operato dai commi 2 e 5
dell'art. 4-ter;
che tali disposizioni - evidentemente con riferimento ai
procedimenti regolati dall'ordinamento processuale vigente, e cioè
alla stragrande maggioranza dei processi in corso - individuano gli
atti utilizzabili per la decisione, al fine di chiarire che, oltre
alle "prove assunte in precedenza" (comma 6 del medesimo art. 4-ter),
il giudizio si deve fondare sugli atti depositati dal pubblico
ministero in occasione dell'esercizio dell'azione penale;
che, tuttavia, nessun dato, né testuale né logico, depone
per una intentio legis diretta a precludere l'applicazione in via
transitoria del rito abbreviato, alle condizioni previste, ai residui
procedimenti che proseguono sotto il regime del codice abrogato, per
i quali il richiamo al fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod.
proc. pen., contenuto nei commi 2 e 5 dell'art. 4-ter va ovviamente
riferito a tutti gli atti della istruzione (preliminare, sommaria,
formale), non diversamente da quanto si ricava dall'art. 247, comma
1, disp. trans. cod. proc. pen;
che tale interpretazione è avvalorata dalla ratio
complessiva della disciplina transitoria in cui si iscrive la
normativa censurata, volta in particolare - in coincidenza con un
sostanziale e significativo intervento modificativo delle condizioni
e dei meccanismi di accesso al rito abbreviato - a rimettere in
termini per la formulazione della relativa richiesta gli imputati per
reati puniti con la pena dell'ergastolo, ai quali la precedente
normativa precludeva il giudizio abbreviato e le conseguenti
riduzioni della pena;
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 5, deld.l.
7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di
custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di assise di
appello di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte