Ordinanza n. 221/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p.
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 aprile 1986 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Amabile Vincenzo, iscritta
al n. 510 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima s.s. dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 18 giugno 1986 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Mayer Gianni, iscritta al
n. 667 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 56, prima s.s., dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto che il Tribunale militare di Padova, con
ordinanze 3 aprile e 18 giugno 1986, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. con riferimento
agli art.li 2, 3, 13, 27, primo e terzo co., e 52, terzo co. Cost.;
che, secondo l'ordinanza, la statuizione del citato art. 39
escludendo per il militare la scusabilità dell'ignoranza, e quindi
dell'errore, sui doveri inerenti al suo stato, anziché riferirsi
all'ignoranza della legge come è per il codice penale (art. 5),
finisce per rendere irrilevante tanto l'errore su elementi di fatto
che escludano il reato quanto l'errore su legge diversa da quella
penale che cagioni un errore sul fatto di reato, così derogando al
disposto di cui all'art. 47 cod. pen.;
che, però, una deroga siffatta, ponendosi in contrasto con il
principio di civiltà secondo cui nullum crimen sine culpa,
violerebbe innanzitutto l'art. 27, primo co., Cost. che garentisce la
personalità della responsabilità penale, ma anche la funzione
assegnata alla pena (art. 27, terzo co., Cost.), nonché il rispetto
della dignità della persona umana (artt. 2 e 52, terzo co. Cost.) e
del valore riconosciuto alla libertà personale (art. 13 Cost.) oltre
al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) per la grave limitazione
così imposta ai soli militari;
Considerato, in diritto, che, proponendo le due ordinanze la
medesima questione (anche se la seconda limita i copiosi riferimenti
ai parametri costituzionali escludendo l'art. 13 Cost.), gli
incidenti possono essere riuniti e decisi con unica sentenza;
che, nonostante l'indubbio interesse della questione, deve,
però, preliminarmente rilevarsi che, stando a quanto riferiscono le
ordinanze, i due soldati si sono mostrati perfettamente consapevoli
dei doveri del loro stato.
Infatti, il soldato Amabile Vincenzo ha dichiarato di non avere
avuto alcun dubbio sul suo dovere di ripresentarsi al reparto non
appena scaduto il termine concessogli dal documento ospitaliero: egli
ha sostenuto, però, di avere interpetrato il termine come scadente
al 30 dicembre, data sotto la quale si era appunto ripresentato.
L'ordinanza, d'altra parte, dà atto di una certa obbiettiva
difficoltà di decifrazione del certificato, sì che appare evidente
che semmai l'errore non è caduto sul dovere del militare, e che è
mera questione di fatto rimessa al giudice di merito l'accertamento
del possibile equivoco nella lettura e nell'interpetrazione del
documento;
che altrettanto deve dirsi per quanto concerne il soldato Gianni
Mayer, nomade e analfabeta, che però ha dimostrato di ben essere a
conoscenza che la chiamata alle armi per i giovani di leva arruolati
avveniva per pubblici manifesti e subordinatamente anche per
cartolina precetto. Egli era, infatti, tanto consapevole del suo
dovere di rispondere alla chiamata che - come riferisce l'ordinanza e
l'istruttoria ha confermato - si era più volte attivato, fin dalla
primavera del 1985, con ripetute telefonate al Comune di Sandrigo per
avere notizie sull'epoca della chiamata;
che anche in questo secondo caso, pertanto, non viene in esame
il disposto dell'articolo impugnato, ma soltanto eventualmente una
certa negligenza del Mayer nel non attivarsi meglio, dato il suo
analfabetismo, per farsi informare sull'affissione del manifesto di
chiamata: questione di comportamento, rimessa anche questa al
prudente apprezzamento del giudice di merito;
che, pertanto, appare manifesta l'irrilevanza della proposta
questione ai fini della decisione sui casi sottoposti al giudizio del
Tribunale militare, e la sua conseguente manifesta inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p., sollevata dal
Tribunale militare di Padova, con le due ordinanze indicate in
epigrafe, con riferimento agli art.li 2, 3, 13, 27, primo e secondo
co., e 52, terzo co. Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte