Ordinanza n. 221/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 239 del
codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 28 giugno
1997 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra
Giovanni Lettieri e Giancarlo Ferri, iscritta al n. 638 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che nel corso di un processo civile promosso ai sensi
dell'art. 615 cod. proc. civ., avendo l'opponente all'esecuzione
mobiliare deferito giuramento decisorio al convenuto, il quale non vi
si era opposto, il pretore di Salerno, con ordinanza del 28 giugno
1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
238 e 239 cod. proc. civ. "in forza dei quali la parte cui sia stato
deferito giuramento pronuncia la formula: "consapevole della
responsabilità che con il giuramento assumo davanti a Dio e agli
uomini" ed in caso di mancata prestazione soccombe";
Che il giudice rimettente ritiene che la formula anzidetta violi
la "libertà negativa di fede", imponendosi un atto con contenuto
religioso che vulnera "la coscienza non solo dell'ateo, quanto del
credente cui la fede di appartenenza imponga il divieto di
prestazione" del giuramento, con inammissibile "invasione della
coscienza dell'uomo assolutamente irragionevole rispetto al fine" da
conseguire, che è quello della prova nel processo civile, e con
l'ingiusta conseguenza, in caso di rifiuto, della soccombenza nel
processo;
Considerato che, con la sentenza n. 334 del 1996, questa Corte ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 238 cod.
proc. civ., nella parte relativa ai riferimenti religiosi contenuti
nella formula del giuramento decisorio;
Che pertanto la questione proposta relativamente a quella norma
è manifestamente inammissibile;
Che, in conseguenza della ricordata pronuncia, risulta superata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 239 cod. proc.
civ. sollevata in diretta correlazione con la prima delle norme
impugnate, con riferimento alla garanzia del diritto di difesa di
quanti, in nome del loro credo religioso, si rifiutino di prestare il
giuramento secondo l'originaria formula;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 238 e 239 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e
24 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte