Ordinanza n. 221/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
ordinanze emesse il 27 e il 16 luglio 1998 dal pretore di Cagliari
sui ricorsi proposti da Ndao Modou e da Ndiaye Massylla contro
l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di Cagliari, iscritte ai nn. 369 e 370 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1998 (R.O. n. 370
del 1999), il pretore di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), nella parte in cui "prevede solo la possibilità di
opporre ricorso all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di
sequestro [...] e non avverso il processo verbale di sequestro";
che il rimettente rileva come la norma denunciata crei una
disparità di trattamento, escludendo "la possibilità di adire, a
scelta del ricorrente, l'autorità giudiziaria o l'autorità
amministrativa, prevista invece per i processi verbali di violazione
a norme del codice della strada [...] in danno di coloro che
subiscono i processi verbali di sequestro, alla luce delle sentenze
della Corte costituzionale n. 255 e n. 311 del 1994 e n. 31 del
1996";
che, con altra ordinanza emessa il 27 luglio del 1998 (R.O.
n. 369 del 1999), lo stesso pretore di Cagliari solleva altra analoga
questione di legittimità costituzionale della medesima norma, in
riferimento agli stessi parametri;
che il rimettente ribadisce come la norma determini una
"disparità di trattamento a vantaggio dei destinatari di processo
verbale di violazione a norme del codice della strada, i quali
possono invece impugnare il processo verbale divenuto titolo
esecutivo e, alla luce dell'interpretazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 311 e n. 255 del 1994 e n. 31 del 1996,
direttamente il processo verbale prima che il medesimo diventi titolo
esecutivo per scadenza dei termini per adire l'autorità
amministrativa";
che, nel giudizio promosso con R.O. n. 370 del 1999, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
declaratoria di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza
della sollevata questione.
Considerato che l'identità della norma sottoposta a scrutinio e
la connessione dei profili censurati in riferimento ai medesimi
parametri impongono la riunione dei giudizi, che vanno pertanto
congiuntamente decisi;
che, in entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice a quo
tralascia completamente di enunciare quali siano i termini della
fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, ed in
particolare non specifica in alcun modo le essenziali circostanze di
fatto e l'esatta natura dei provvedimenti sanzionatori opposti;
che la mancata indicazione di detti elementi e, insieme,
l'omessa esplicazione delle ragioni della rilevanza delle sollevate
questioni di legittimità costituzionale precludono a questa Corte
ogni possibilità di valutazione inerente al predetto profilo
preliminare;
che, pertanto, le sollevate questioni devono essere
dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate - in
riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione - dal pretore di
Cagliari, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte