Ordinanza n. 222/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71Legge sull’equo canone
- art. 69legge 392/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69, secondo e
terzo comma, e 71, primo e secondo comma, della l. 27 luglio 1978 n.
392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con
ordinanza emessa il 12 ottobre 1981 dal Pretore di Lucera nel
procedimento civile vertente tra La Spina Giuseppe e Capocci Maria
Grazia, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un giudizio, vertente tra La Spina
Giuseppe e Capocci Maria Grazia, per finita locazione di un immobile
non abitativo, il Pretore di Lucera con ordinanza del 12 ottobre 1981
(reg. ord. n. 14 del 1982) sollevava, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo
e secondo comma, e 69, secondo e terzo comma, l. 27 luglio 1978 n.
392; l'impugnativa era limitata alla parte in cui i detti articoli -
stabilendo in materia di durata minima dei rapporti locativi in corso
al momento in entrata in vigore della legge cit. e non soggetti a
proroga legale - non prevedevano l'applicabilità dei precedenti
artt. 28 e 29, primo comma, lett. a e b, dettati solo per i contratti
stipulati dopo l'entrata in vigore della stessa legge;
che il Pretore osservava come i citati artt. 28 e 29 limitassero
il potere del locatore di giovarsi della prima scadenza contrattuale
ad alcuni casi tassativi, fra cui - per quanto interessava il
giudizio in corso - la necessità di adibire l'immobile ad abitazione
propria, o del coniuge, o dei parenti in linea retta (art. 29, lett.
a) ovvero la necessità di destinare l'immobile stesso ad attività
industriali, artigianali, commerciali o di interesse turistico (art.
29 lett. b); limitazione valida, come già detto, per i contratti
stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma
non anche per quelli in corso e non soggetti a proroga: rispetto a
tali contratti, infatti, il locatore poteva in ogni caso chiedere la
restituzione dell'immobile alla prima scadenza;
che le situazioni del locatore e del conduttore alla prima
scadenza contrattuale apparivano al giudice rimettente, nei due casi
considerati, del tutto analoghe e quindi la detta diversità di
trattamento gli sembrava priva di giustificazione;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva,
chiedendo cha la questione fosse dichiarata non fondata;
che nessuna delle parti si costituiva.
Considerato che - come più volte ha osservato questa Corte: cfr.
sentt. nn. 251 del 1983 e 33 del 1985 - le due categorie, previste
dal legislatore del 1978, dei rapporti locativi iniziati dopo
l'entrata in vigore della l. n. 392 (e perciò soggetti alla
disciplina definitiva della medesima) e di quelli in corso al momento
di entrata in vigore della legge stessa (e perciò soggetti alla
disciplina transitoria) non sono omogenee: infatti mentre la durata
dei primi, disciplinata dagli artt. 27, 28 e 29 della legge, è
conosciuta e liberamente accettata dalle parti nell'esercizio della
loro autonomia negoziale, la durata minima dei secondi è stabilita
autoritativamente dai successivi artt. 67 e 71, nonché 15- bis d.l.
n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982;
che ciò giustifica chiaramente la scelta discrezionale del
legislatore, il quale ha voluto una diversità di disciplina rispetto
al diniego di rinnovazione alla scadenza, che per la prima categoria
di contratti è soggetto ai limiti di cui all'art. 29 cit., mentre
per la seconda non trova alcun limite, essendo la durata prolungata
per volontà della legge,
ossia dell'art. 71 cit.;
che la protrazione autoritativa, con le conseguenti implicazioni
ed effetti, esclude che possa considerarsi irrazionale, alla prima
scadenza del rapporto, un trattamento meno rigoroso per il locatore;
che perciò la questione dev'essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 71, primo e secondo comma, e 69, secondo e
terzo comma, l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost. dal Pretore di Lucera con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte