Ordinanza n. 222/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 637/1972
- art. 55d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.6 e 55 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio
1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul
ricorso proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del
Registro di Messina, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 maggio 1988, la
Commissione tributaria di primo grado di Messina, sul ricorso
proposto da Pollicino Vittoria ed altra contro l'Ufficio del Registro
di Messina, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale;
Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata,
in quanto va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla
successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario
unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale
indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del
1985 e ordinanza n. 170 del 1988);
che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli
già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a
modificare il precedente orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte