Ordinanza n. 222/1990
Altra decisione · depositata il 19/04/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma
primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986,
n. 663, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Tribunale
di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo
a Comincini Emilio, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con
ordinanza dell'11 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 13, 27 e 79 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633)
nella parte in cui considera ostativa alla concessione della misura
alternativa dell'affidamento in prova la pena inflitta superiore a
tre anni, ma in seguito ridotta in misura inferiore al limite
suddetto a seguito di amnistia o di condono;
Considerato che il giudice a quo denunzia l'interpretazione che
della disposizione impugnata è stata data da una parte della
giurisprudenza della Corte di Cassazione, in contrasto con altra
lungamente consolidata:
che, al riguardo il Tribunale critica, sotto il profilo
dell'esatta aderenza al dettato normativo, i risultati cui tale
giurisprudenza è da ultimo pervenuta;
che, però, il Tribunale rimettente, nel momento in cui
sollevava la questione, non poteva conoscere né la sentenza n. 386
di questa Corte, che veniva pubblicata sotto la stessa data dell'11
luglio 1989, e tanto meno la sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite 16 novembre 1989, n. 20;
che, pertanto, è opportuno che il Tribunale esamini anche le
dette due sentenze al fine di considerare se ritenga tuttora attuale
la rilevanza della questione, in ogni caso decidendo in piena
libertà sul piano interpetrativo attesa la situazione che è venuta
a verificarsi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione;
che, conseguentemente, è opportuno restituire gli atti al
giudice a quo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di
Brescia per il riesame della questione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte