Ordinanza n. 222/1991
Altra decisione · depositata il 24/05/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 37/1990
- art. 1d.l. 413/1989
citata
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
quarto, quater e quinquies, della legge 28 febbraio 1990, n. 37, che
ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché
in materia di pubblico impiego), e 6 della legge 10 maggio 1964, n.
336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli
ospedali), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dal
T.A.R. per la Campania sul ricorso proposto da Palladino Giuseppe ed
altro contro Regione Campania ed altro, iscritta al n. 48 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il T.A.R. per la Campania, con ordinanza del 23
ottobre 1990 (R.O. n. 48 del 1991), sul ricorso proposto da Palladino
Giuseppe contro la Regione Campania e nei confronti del Presidente
della U.S.L. n. 18 di S. Maria Capua Vetere, diretto ad ottenere il
pensionamento al settantesimo anno quale primario ospedaliero, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
comma quarto, quater e quinquies, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e
6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, nelle parti in cui non
prevedono l'estensione dei benefici ivi contemplati - e cioè il
trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
età o del numero di anni richiesto per il conseguimento del massimo
della pensione (comunque non oltre il settantesimo anno di età) -
anche al personale medico delle UU.SS.LL., attualmente in posizione
apicale;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata
disparità di trattamento che si verifica rispetto ai dirigenti
statali, per i quali è stata elevata a settanta anni l'età
pensionabile;
b) l'art. 97 della Costituzione, perché la Pubblica
Amministrazione viene a privarsi innanzi tempo dell'esperienza e
della professionalità di personale qualificato;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che nelle more del giudizio è stata pubblicata la
legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo
del personale medico dipendente), che stabilisce il trattenimento in
servizio dei primari ospedalieri di ruolo fino al settantesimo anno
di età, al fine del conseguimento del massimo della pensione;
che per effetto dello ius superveniens, va disposta la
restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della
rilevanza della questione sollevata alla luce del nuovo quadro
normativo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per la Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte