Ordinanza n. 222/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo
comma, 406, primo comma, e 407, terzo comma, "come richiamati
dall'art. 553", del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Vercelli nel procedimento penale a
carico di Dean Marina ed altro, iscritta al n. 583 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Vercelli ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
405, secondo comma, 406, primo comma, e 407, terzo comma, "come
richiamati dall'art. 553", del codice di procedura penale nelle parti
in cui, rispettivamente, "prevedono un termine di sei mesi per il
compimento delle indagini preliminari, la concedibilità di una
proroga del termine solo prima della scadenza dello stesso, la
radicale inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti oltre la
scadenza del termine";
che, in particolare, il giudice remittente ritiene che le norme
indicate non siano compatibili con il principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale, "per la impossibilità di ogni attività di
controllo, impulso, o contrasto da parte del giudice" il quale, nei
confronti di una eventuale inerzia del pubblico ministero nel non
completare le indagini nei termini stabiliti, non può disporre che
le indagini proseguano né può accogliere tardive richieste di
proroga dei termini stessi;
che, nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare (v.
sent. n. 88 del 1991) che a garanzia della completezza delle indagini
è posta, innanzitutto, la previsione per cui, ove il giudice delle
indagini preliminari non ritenga accoglibile la richiesta di
archiviazione, possa, all'esito dell'udienza camerale all'uopo
fissata, indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che
ritiene necessarie e fissare il termine indispensabile per il loro
compimento (art. 409, quarto comma): chiarendo inoltre (v. ord. n.
436 del 1991) che, una volta formulate le richieste, la rigida
disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 non ha
più modo di operare, sostituendosi ad essa una "flessibile"
delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in
funzione del compimento di quelle ulteriori indagini che il medesimo
giudice è chiamato ad indicare;
che con la citata pronuncia n. 88 del 1991 sono stati indicati
come ulteriori strumenti volti a garantire la tendenziale completezza
delle indagini anche gli istituti previsti dagli artt. 410
(opposizione alla richiesta di archiviazione), 412 (Avocazione delle
indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale) e 409,
quinto comma (ordine al pubblico ministero di formulare
l'imputazione);
che, in conclusione, la denunciata disciplina sui termini delle
indagini preliminari, che risponde alla duplice esigenza di imprimere
tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo
predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato,
(cfr. sent. n. 174 del 1992) non viola in alcun modo il principio di
obbligatorietà dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed
adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti
dell'eventuale inerzia del pubblico ministero;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407,
terzo comma, e 553 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte