Ordinanza n. 222/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 328 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1994
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Ente Ferrovie
dello Stato contro Maretto Lucia ed altri iscritta al n. 697 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 7 giugno 1994, la Corte di
cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione incidentale di legittimità dell'art. 328
cod. proc. civ., "nella parte in cui, in relazione al decesso
verificatosi durante i primi sei mesi del decorso del termine annuale
di cui all'art. 327 cod. proc. civ., non prevede la automatica
interruzione del processo nel caso che il procuratore della parte
deceduta successivamente alla pubblicazione della sentenza, all'atto
della ricezione della notificazione dell'impugnazione dell'altra
parte, ometta di dichiarare l'evento; ovvero, con riferimento
all'art. 325 c.p.c., non prevede che, nel caso anzidetto, il termine
annuale di decadenza decorra soltanto dal momento in cui sia
conosciuto l'avvenuto decesso";
che, in questo giudizio non v'è stata costituzione di parti,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, come da questa Corte reiteratamente affermato,
l'adozione di pronunzie additive, come quella nella specie auspicata,
è consentita nei soli limiti in cui la reductio ad legitimitatem
della norma impugnata sia "costituzionalmente obbligata" e non
implichi una scelta, tra più soluzioni possibili, come tale
riservata alla discrezionalità del legislatore (cfr., da ultimo,
sentenze nn. 129, 286, 438 del 1993; nn. 5, 114, 265, 373 del 1994;
ordinanza n. 73 del 1995);
che non è, quindi, ammissibile la denuncia di omissioni
normative non univocamente emendabili; ed, a fortiori, è precluso
l'esame di questioni che già lo stesso giudice a quo prospetti -
come nella specie - in modo ancipite, prefigurandone un duplice
possibile esito correttivo (cfr. sentenza n. 129 del 1993);
che, per le ragioni indicate, deve conseguentemente dichiararsi
la manifesta inammissibilità della questione in oggetto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 328, cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della Corte
di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte