Ordinanza n. 222/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/06/1996 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo
comma, cod. proc. pen., in relazione al terzo comma dello stesso
articolo ed all'art. 163, primo e terzo comma, cod. pen., promosso
con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a
carico di Camel Ben Cada, iscritta al n. 483 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato di età - all'epoca del fatto - superiore a diciotto anni e
inferiore a ventuno anni, il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 18 novembre 1994,
pervenuta a questa Corte il 15 luglio 1995, ha sollevato, su istanza
di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 444, primo comma, del codice
di procedura penale in relazione al terzo comma del medesimo articolo
e all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale;
che, secondo il giudice remittente, la norma censurata
precluderebbe l'applicazione della pena su richiesta quando la pena
indicata superi i due anni di reclusione, computando altresì, a tal
fine, l'eventuale pena pecuniaria, mediante ragguaglio ai sensi
dell'art. 135 del codice penale, e che tale limite di pena sarebbe
dunque il medesimo stabilito dall'art. 163, primo comma, del codice
penale ai fini della concedibilità della sospensione condizionale
della pena;
che, ad avviso del remittente, la mancata previsione nell'art.
444 cod. proc. pen., ai fini della ammissibilità dell'applicazione
della pena su richiesta nel caso di reato commesso da persona di età
superiore a diciotto anni ma inferiore ai ventuno anni, di un limite
di pena di due anni e sei mesi di reclusione (comprensivi della
eventuale pena pecuniaria, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod.
pen.), così come previsto dall'art. 163, terzo comma, del codice
penale ai fini della concedibilità, negli stessi casi, della
sospensione condizionale, violerebbe l'art.3 della Costituzione:
infatti l'imputato potrebbe astrattamente fruire della sospensione
condizionale ma non potrebbe accedere all'applicazione della pena su
richiesta, e dunque nemmeno beneficiare della sospensione chiesta
come elemento essenziale del "patteggiamento", onde la posizione
dell'imputato infraventunenne sarebbe a questi effetti
ingiustificatamente equiparata a quella dell'imputato
ultraventunenne.
Considerato che la premessa interpretativa da cui muove il giudice
remittente non è esatta;
che infatti l'art. 444 cod. proc. pen., nel fissare il limite
della pena che può essere applicata su richiesta dell'imputato, lo
indica in "due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a
pena pecuniaria", mentre diversa è la previsione dell'art. 163,
primo, secondo e terzo comma, del codice penale, ove si indica, ai
fini della concedibilità della sospensione condizionale, un limite
massimo di pena detentiva, ovvero una pena pecuniaria "che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo
135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale
per un tempo non superiore, nel complesso", ai limiti fissati;
che appare dunque evidente come, ai fini dell'applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la
eventuale pena pecuniaria, in qualunque misura, possa essere prevista
in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio
ai sensi dell'art. 135 del codice penale, e senza essere computata
agli effetti del limite in questione, essendo sufficiente che la pena
detentiva richiesta non superi i due anni;
che, così corretta la premessa interpretativa del giudice a quo
mentre viene meno l'affermata coincidenza fra i limiti di pena
stabiliti rispettivamente ai fini del "patteggiamento" e ai fini
della sospensione condizionale, la questione sollevata si appalesa
manifestamente irrilevante, in quanto nella specie, come descritta
dallo stesso remittente, la richiesta di applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non supera il limite indicato ed
è dunque ammissibile, potendo altresì concedersi la sospensione
condizionale ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen. poiché
la pena pecuniaria indicata (lire 800.000 di multa), ragguagliata ai
sensi dell'art. 135 cod. pen., e aggiunta alla pena detentiva di due
anni di reclusione, non supera il limite di cui all'art. 163, terzo
comma, cod. pen.;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di
procedura penale, in relazione al terzo comma del medesimo articolo e
all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte