Ordinanza n. 222/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 643/1972
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 25d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25,
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),
promosso con Ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti proposti da
Cariplo S.p.a. contro Ufficio del registro di Milano, iscritto al
n. 743 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1998;
Visti l'atto di costituzione della Cariplo S.p.a., nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione
tributaria provinciale di Milano, enunciando - genericamente e senza
specificazioni - di reputare fondata e rilevante ai fini della
decisione la questione di costituzionalità che sarebbe stata
prospettata dalla ricorrente del giudizio a quo ha sollevato
questione di costituzionalità degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), ritenendo che tali norme
non siano "conformi agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sia
nella parte in cui ... non stabiliscono il valore iniziale di
riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile
dell'INVIM decennale, allorquando cessa il diritto all'esenzione a
norma dello stesso art. 25, secondo comma, lett. d), e sia per la
conseguente sottoposizione a tassazione a titolo di INVIM decennale
di incrementi di valore riferiti a periodi di imposta, per il
decennio in corso e per i precedenti decenni, in cui sussisteva il
diritto all'esenzione dal pagamento del tributo";
che il tenore dell'ordinanza di rimessione si esaurisce nei
termini appena indicati, cui si premette solo l'intestazione
dell'ordinanza con l'indicazione che identifica il giudice rimettente
e con l'enunciazione che l'ordinanza è pronunciata in un giudizio su
due ricorsi, dei quali si specifica il numero di ruolo, la data di
deposito e la presentazione - da parte della S.p.a. Cariplo-Cassa di
risparmio delle province lombarde - contro due avvisi di liquidazione
INVIM (di cui si indica il numero d'ordine);
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, con una memoria
depositata in prossimità dell'udienza, ha sostenuto
l'inammissibilità della questione per la mancanza di motivazione,
sia sulla rilevanza, sia sulle ragioni del preteso contrasto tra le
norme censurate ed i principi costituzionali assunti a parametro
dell'invocato giudizio di legittimità costituzionale;
che in via subordinata il Presidente del Consiglio dei
Ministri, prospettando un'ipotetica ricostruzione delle inespresse
ragioni della questione di costituzionalità, sulla base delle
deduzioni svolte dalla Cariplo nella sua memoria di costituzione, ha
sostenuto l'infondatezza della questione;
che si è pure costituita la parte privata Cariplo, la quale,
nella memoria di costituzione, ha sostenuto che la questione
ripeterebbe i termini di quella sollevata dall'ordinanza di
rimessione n. 104 del 1992, della Commissione tributaria centrale,
sulla quale questa Corte avrebbe deciso con la sentenza n. 400 del
1992, ritenendola inammissibile per difetto di rilevanza, ancorché
enunciando che, ove la questione fosse stata rilevante, sarebbe stata
fondata;
che dopo tale enunciazione, peraltro, la memoria di
costituzione non si sofferma in alcun modo sulle ragioni della
rilevanza della questione nel giudizio a quo limitandosi ad
argomentazioni che dovrebbero supportarne la fondatezza, senza
indicare gli elementi della vicenda in fatto giudicata dal
rimettente.
Considerato che il testo dell'ordinanza di rimessione afferma del
tutto apoditticamente che la questione sarebbe rilevante e che, nel
suo scarno contenuto, non contiene alcuna asserzione utile per
desumere seppure indirettamente la rilevanza nel giudizio a quo della
questione sollevata;
che, infatti, dei termini di quel giudizio l'ordinanza non
fornisce alcuna specificazione, se non quella - limitatissima ed
assolutamente inidonea ad assolvere al dovere di motivazione in punto
di rilevanza - che si coglie nell'intestazione, laddove si indica che
il suddetto giudizio concerne l'impugnazione da parte della Cariplo
di due avvisi di accertamento dell'Ufficio del registro di Milano
relativi ad INVIM;
che, pertanto, non è dato comprendere perché la soluzione
della questione di costituzionalità prospettata sia pregiudiziale
per la decisione del giudizio a quo e, quindi, deve ritenersi che la
questione stessa è inammissibile per difetto assoluto di
enunciazione del presupposto di ammissibilità costituito dalla sua
rilevanza in quel giudizio (cfr. le ordinanze n. 282 e n. 93 del
1999).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, con riferimento
agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte