Ordinanza n. 223/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1970 dal pretore di
Ferrara nel procedimento penale a carico di Pappalardo Alfonso,
iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Ferrara solleva la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 - nella parte in cui detto articolo rende
possibile una reiterazione senza limiti dei provvedimenti di rimpatrio
nel luogo di residenza da parte di una stessa autorità di p.s. nei
confronti di una stessa persona - in riferimento agli artt. 13, secondo
comma, e 16 della Costituzione.
Considerato che la questione sollevata per l'art. 2 è stata più
volte dichiarata non fondata da questa Corte anche in riferimento ai
richiamati artt. 13 e 16 della Costituzione (sentenza n. 45 del 1960;
n. 126 del 1962; n. 68 del 1964; n. 32 del 1969; n. 76 del 1970;
ordinanza n. 148 del 1970);
che non sono stati addotti validi argomenti che inducano la Corte a
modificare la sua giurisprudenza, rientrando la questione sollevata
nello sviluppo logico del potere attribuito dall'art. 2 della legge n.
1423 del 1956 - una volta riconosciutane la costituzionalità -
all'autorità di p.s. di reiterare il provvedimento, ove persista nel
soggetto lo stato di pericolosità per la sicurezza pubblica e per la
moralità.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata in riferimento agli
artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione con l'ordinanza 22
settembre 1970 del pretore di Ferrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte