Ordinanza n. 223/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 41legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi:
1) con ricorso della Regione Campania notificato il 14 gennaio
1986, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 8
del Registro 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del Prefetto della Provincia di Caserta n. 23/53 15.5 Gab.
del 16 novembre 1985, con il quale si decretava la sospensione
dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20
di Aversa, nonché la nomina di un commissario prefettizio per la
gestione provvisoria della stessa U.S.L.;
2) con ricorso della stessa Regione Campania, notificato il 14
febbraio 1986, depositato in cancelleria il 3 marzo successivo ed
iscritto al n. 15 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1985 (G.U. n. 299 del 20 dicembre 1985) e relazione del
Ministro dell'Interno, che hanno provveduto allo scioglimento
dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20
di Aversa, nonché alla nomina del commissario straordinario nella
persona del dott. Ferdinando Donadio;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che con ricorso notificato il 14 gennaio 1986, iscritto
al n. 8 del Registro del 1986, la Regione Campania ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del prefetto
della provincia di Caserta n. 23/53 del 16 novembre 1985, con il
quale si decretava la sospensione dell'assemblea generale e del
comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, provvedendosi
altresì alla nomina di un commissario prefettizio per la gestione
provvisoria dell'ente, per contrasto con l'art. 36 della legge della
Regione Campania 9 giugno 1980 n. 57 - che affida al Presidente della
Giunta regionale il potere di provvedere alla nomina di un
commissario per gli adempimenti necessari in caso di inerzia ed
inadempimento degli organi dell'Unità Sanitaria Locale, nonché il
potere di provvedere allo scioglimento degli stessi ed alla nomina di
un commissario per assicurare la regolarità dei servizi e la
provvisoria gestione sino all'insediamento dei nuovi organi - in
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
che, con ricorso notificato il 14 gennaio 1986 ed iscritto al n.
15 del Registro del 1984, la Regione Campania ha sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del d.P.R. del 2 dicembre 1985 e della
relazione del Ministro dell'Interno, che hanno provveduto allo
scioglimento dell'assemblea e del comitato di gestione dell'U.S.L. n.
20 di Aversa, nonché alla nomina di un commissario straordinario per
assicurare la regolarità dei servizi e la provvisoria gestione
dell'ente predetto con censure identiche a quelle svolte nel ricorso
n. 8 del Registro conflitti del 1986;
che nei giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la Corte sollevi davanti a sé questione di
legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2°, l.r. della
Campania n. 57 del 1980 per contrasto con gli artt. 128 e 130 Cost.,
in relazione agli artt. 13 comma 1°, 15 comma 1° e 49 commi 1° e 2°
della l. n. 833 del 1978 nonché all'art. 59 della legge n. 62 del
1953, e che la stessa Corte dichiari che spetta allo Stato l'adozione
degli atti impugnati con i ricorsi in epigrafe;
Considerato che i due ricorsi vanno riuniti in un unico giudizio
stante l'identità dell'oggetto e del contenuto;
che le attribuzioni contestate concernono la materia del
controllo sugli organi delle U.S.L.;
che i parametri invocati nella censura di costituzionalità
proposta in relazione all'art. 36, secondo comma, l. r. della
Campania n. 57 del 1980 (artt. 128 e 130 Cost.) concernono il
controllo sugli atti degli enti locali, cui quelli delle USL vengono
assimilati dall'art. 49 della l. n. 833 del 1978;
che pertanto va in via preliminare dichiarata inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma,
della l.r. della Campania n. 57 del 1980 per errata prospettazione
del parametro;
che con sentenza n. 245 del 1984 questa Corte ha affermato,
sulla base della normativa tuttora vigente in materia, ed in
particolare del primo comma dell'art. 49 l. n. 833 del 1978, che in
ordine alle Unità Sanitarie Locali "i soli controlli sugli atti
spettano agli appositi Comitati regionali mentre i controlli sugli
organi rientrano nella competenza dello Stato" e che "in quest'ultimo
campo ricadono senz'altro gli stessi scioglimenti dovuti a ragioni
funzionali";
che l'applicazione di tale principio ben può ricorrere nella
specie;
che, pertanto, le attribuzioni contestate manifestamente non
spettano alla Regione;
Visti gli artt. 41 e 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, quarto
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31 comma 2° della l.r. della Campania n. 57 del 1980 in
riferimento agli artt. 128 e 130 Cost., sollevata nel corso del
presente giudizio;
2) che manifestamente non spetta alla regione provvedere in
ordine alla sospensione ed allo scioglimento degli organi delle
Unità Sanitarie Locali, nonché alla nomina del relativo commissario
straordinario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte