Ordinanza n. 223/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo
comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con
modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1987 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto
dalla S.p.a. Distilleria Franciacorta contro l'Ufficio II.DD. di
Brescia iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 marzo 1987 (pervenuta il
16 dicembre 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di
Brescia è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53
della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui
vieta, in deroga all'art. 3 del c.p.p., la sospensione del
procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui
decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta
infondatezza della questione;
Considerato che la medesima questione è già stata dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata
dalle ordinanze n. 988 e n. 432 del 1988), senza che siano stati
dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o
comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente
orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Brescia, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte