Ordinanza n. 223/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice
di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle
disposizioni transitorie del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dalla Corte d'appello di
Catanzaro nel procedimento penale a carico di Ciambrone Francesco ed
altri, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale due componenti
della Corte d'appello di Catanzaro avevano proposto dichiarazione di
astensione per asserita incompatibilità (avendo esercitato, in
relazione allo stesso procedimento, rispettivamente, le funzioni di
Giudice istruttore e di Pubblico Ministero), ma l'istanza in tal
senso era stata respinta dal Presidente della Corte stessa con
decreti motivati dalla considerazione che le funzioni svolte dagli
istanti non avevano mai implicato attività valutativa circa la
responsabilità degli imputati;
che il collegio, composto in maggioranza dagli interessati, ha
quindi sollevato, con ordinanza emessa il 13 novembre 1990, questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 2 della
Costituzione, dell'art. 63 del codice di procedura penale del 1930,
in relazione all'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il
magistrato, il quale abbia presentato dichiarazione d'astensione,
possa poi proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del
Presidente della Corte d'appello (o del Tribunale) che l'abbia
rigettata;
che il giudice a quo osserva come la legge consenta in caso di
ricusazione che l'interessato possa proporre ricorso per cassazione
avverso il provvedimento che decide circa la relativa dichiarazione,
così riconoscendogli la titolarità di un autonomo interesse nel
procedimento incidentale e garantendogli quella serenità di giudizio
che la norma impugnata, viceversa, sacrificherebbe;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente
eccependo l'inammissibilità e concludendo nel merito per
l'infondatezza in ragione dell'obiettiva diversità tra l'ipotesi
considerata e la ricusazione.
Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione
allorché avrebbe dovuto pronunciarsi circa l'ulteriore corso del
dibattimento e cioè in una fase processuale in cui il procedimento
incidentale d'astensione si era ormai concluso, con l'emissione del
relativo provvedimento da parte del Presidente della Corte;
che, pertanto, non il collegio rimettente ma i magistrati che
presentarono dichiarazione di astensione avrebbero potuto, se del
caso, proporre, uti singuli, ricorso per cassazione avverso il
provvedimento presidenziale, e richiedere nel giudizio davanti alla
suprema Corte, proprio perché normativamente inammissibile, che
fosse sollevato il dubbio di legittimità sul punto;
che, stante l'autonomia del giudizio incidentale di ricusazione
rispetto a quello principale, questa Corte si è già espressa nel
senso di escludere che il giudice del procedimento principale possa
prospettare questioni attinenti alla normativa regolatrice
dell'incidente che personalmente lo riguarda (sentenza n. 138 del
1983), sicché analogo principio deve a fortiori valere nel caso
della astensione, trattandosi di un istituto che configura un dovere
del giudice, che precede e prevale rispetto alla ricusazione,
riservata all'impulso delle parti;
che la questione è perciò manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura
penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle disposizioni
transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 2 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Catanzaro con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte