Ordinanza n. 223/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 140/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione
sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore
di Ancona nel procedimento civile vertente tra Ferroni Nazzareno e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1991.
Visti l'atto di costituzione di Ferroni Nazzareno nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Nazzareno Ferroni e l'I.N.P.S., il Pretore di Ancona, con ordinanza
del 17 maggio 1991 (r.o. n. 649/91), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in
cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544
del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti
spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli
titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non
anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di
pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
che nel giudizio si è costituito Nazzareno Ferroni aderendo
alle argomentazioni svolte dal Giudice rimettente;
Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente
sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e
manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e
127 del 1991;
che pertanto la questione, non essendo stati prospettati
argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile
1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con
ordinanza del 17 maggio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte