Ordinanza n. 223/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 341Codice penale
- art. 23Codice penale
- art. 594Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal pretore
di Ancona nel procedimento penale a carico di Scanzano Matteo,
iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sia nella parte in
cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso
minimo edittale fissato per il più grave delitto di oltraggio a un
pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento
sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto per il reato di
ingiuria;
Considerato, quanto al primo profilo, che questa Corte ha già
avuto modo di osservare che nessun rilievo può annettersi alla
circostanza che i reati previsti dagli artt. 341 e 344 del codice
penale risultino ora equiparati nel limite minimo della pena,
giacché - anche a voler prescindere dalla inammissibilità di
quesiti manipolativi sul punto - l'omologazione del trattamento
sanzionatorio al minimo fissato invia generale dall'art. 23 del
codice penale è proprio di tutte le fattispecie delittuose che,
senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non
stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado la diversa gravità
dei reati contrassegnata dalla differente pena massima (v. ordinanza
n. 162 del 1996);
che la diversa obiettività giuridica che caratterizza le
fattispecie rispettivamente delineate dagli artt. 344 e 594 del
codice penale adeguatamente giustifica il permanere nel sistema di un
difforme regime sanzionatorio;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte