Ordinanza n. 224/1976
Altra decisione · depositata il 03/08/1976 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 1041/1954
usata come parametro
citata
- art. 108legge 1041/1954
- art. 1legge 1041/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della
legge 22 ottobre 1954, n. 1041, recante "disciplina della produzione,
del commercio e dell'impiego degli stupefacenti", promosso con
ordinanza emessa il 23 febbraio 1974 dal pretore di Napoli nel
procedimento per ricovero in casa di cura di Caracciolo Francesco ed
altri, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Napoli il 23
febbraio 1974 nel corso di un procedimento per ricovero in casa di cura
di Caracciolo Francesco ed altri è stata sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041,
recante "Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego
degli stupefacenti", limitatamente alla parte in cui non prevede la
difesa dell'interessato nel procedimento che si svolge dinanzi al
pretore ai fini dell'emanazione del decreto di ricovero.
Considerato che, dopo l'ordinanza di rimessione, è intervenuta a
dettare una nuova disciplina della materia la legge 22 dicembre 1975,
n. 685, recante "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope -
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza", la quale nel suo titolo XI (artt. 95 segg.) si
occupa particolarmente degli interventi preventivi, curativi e
riabilitativi introducendo forme di garanzie a favore degli
interessati, e nel suo art. 108 dispone espressamente l'abrogazione
della intera legge 22 ottobre 1954, n. 1041:, ad eccezione soltanto
dell'art. 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti;
che, pertanto, è opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per
un riesame della rilevanza della questione alla stregua del jus
superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte