Ordinanza n. 224/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 858/1980
- art. 3legge 858/1980
- art. 1legge 877/1973
usata come parametro
- art. 70Costituzione
- art. 72Costituzione
- art. 73Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 25legge 877/1973
citata
- art. 3legge 877/1973
- art. 1legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858 (Interpretazione autentica e
modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877) e della
legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio), promossi con le ordinanze emesse il 25 giugno 1981 dal
Pretore di Pescia, il 30 luglio 1981 dal Pretore di Pistoia (sette
ordinanze), il 6 novembre 1981 dal Pretore di Castiglione del Lago, il
16 settembre 1981 e il 30 luglio 1981 (tre ordinanze) dal Pretore di
Pistoia, il 18 luglio 1981 dal Pretore di Orvieto, il 27 gennaio 1982
dal Pretore di Piacenza, il 4 novembre 1981 dal Pretore di Treviglio
(due ordinanze) e il 30 luglio 1981 dal Pretore di Pistoia,
rispettivamente iscritte ai nn. 774, da 785 a 791, 821 e 822 del
registro ordinanze 1981 ed ai nn. 18, 19, 20, 21, 56, 136, 279, 280 e
315 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 68, 75, 82, 116, 143, 206, 241 e 269 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin;
Ritenuto che il Pretore di Pescia (con ordinanza emessa il 25
giugno 1981), il Pretore di Pistoia (con sette ordinanze del 30 giugno,
un'ordinanza del 30 luglio e quattro ordinanze del 16 settembre 1981,
tutte identicamente motivate) e il Pretore di Treviglio (con due
ordinanze, identicamente motivate, del 4 novembre 1981) hanno impugnato
gli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858 - erroneamente
indicati dai Pretori di Pescia e di Pistoia quali artt. 1 e 3, primo
comma - in riferimento all'art. 25, secondo comma, e l'intera legge 18
dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;
che il Pretore di Castiglione del Lago (con due ordinanze,
identicamente motivate, del 6 novembre 1981) si è limitato ad
impugnare, in riferimento al secondo comma dell'art. 25 Cost., l'art. 3
della legge n. 858 del 1980, erroneamente indicato come terzo comma
della legge stessa;
che il Pretore di Orvieto (con ordinanza emessa il 18 luglio 1981,
ma pervenuta alla Corte il 29 gennaio 1982) ha invece sollevato
questione di legittimità costituzionale della sola legge n. 877 del
1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;
che il Pretore di Piacenza (con ordinanza emessa il 27 gennaio
1982) ha censurato a sua volta l'art. 1 della legge n. 858 del 1980, in
riferimento all'art. 70 Cost., nonché l'art. 1, primo comma, della
legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;
e che in tutti i giudizi predetti (fatta eccezione per quello
pendente dinanzi al Pretore di Orvieto) è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle proposte
questioni.
Considerato che i diciannove giudizi possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza, dal momento che in tutti si contesta - sia
pure in vari termini e con varie motivazioni - la legittimità
costituzionale della vigente disciplina del lavoro a domicilio;
che la Corte si è già pronunciata in proposito, con sentenza n.
152 dell'anno in corso, dichiarando "non fondate le questioni di
legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in
riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della
legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione";
che le ordinanze in esame non introducono profili né aggiungono
motivi, che possano indurre la Corte a modificare la sua
giurisprudenza; e che, in particolare, non giova in tal senso il
riferimento all'art. 70 Cost., in vista del quale il Pretore di
Piacenza ha impugnato l'art. 1 della legge n. 858 del 1980, contestando
che l'"interpretazione autentica" operata dalla norma stessa basti "ad
elidere l'originale difetto di esercizio collettivo della funzione
legislativa da parte delle due camere": anche perché questa Corte ha
chiarito, nella citata sentenza, che la legge n. 858 non impone
autenticamente, malgrado l'intitolazione di essa, alcuna
interpretazione dell'art. 1, primo comma, della legge n. 877 del 1973,
quanto alla definizione del lavoro a domicilio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
1) delle questioni di legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e
degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento
all'art. 25, secondo comma, Cost., sollevate dai Pretori di Pescia, di
Pistoia e di Treviglio, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della
legge n. 858 del 1980, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
Cost., sollevata dal Pretore di Castiglione del Lago, con le ordinanze
in epigrafe;
3) della questione di legittimità costituzionale della legge n.
877 del 1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., sollevata
dal Pretore di Orvieto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge n. 858 del 1980, in riferimento all'art. 70 Cost., e dell'art. 1,
primo comma, della legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt. 70,
72 e 73 Cost., sollevata dal Pretore di Piacenza, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte